Cassazione Civile, Sentenza n. 35325/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a porzione di terreno acquistata dal Boccanera ricompresa in una lottizzazione; la s.r.l. Michela Costruzioni, parte del Consorzio di Lottizzazione Alvata, aveva realizzato una strada di urbanizzazione occupando circa 3 metri del fondo Boccanera. Il ricorrente aveva proposto azione di negatoria servitutis e risarcimento danni; questioni processuali complesse derivanti da giudizi precedenti (sentenza del Pretore n. 43/94; vicenda di impugnazione e cassazione con sentenza n. 10555/2001) e rilievi su legittimazione del Consorzio, su eventuale illiceità edilizia dei lavori e sulla responsabilità dei consorziati e della curatela fallimentare. In Cassazione sono stati proposti sette motivi, tra cui la doglianza che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto estinto il giudizio di primo grado per effetto della mancata riassunzione dopo la cassazione, e la contestazione della limitazione della responsabilità nei confronti del Consorzio al solo "fondo comune".
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso (relativo al giudicato esterno derivante dalla sentenza pretoria e all'errata interpretazione della cassazione senza rinvio), dichiarando inammissibili il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo e assorbendo il quinto e il settimo. La sentenza di appello è cassata limitatamente al motivo accolto e il procedimento è rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, con l'indicazione del principio di diritto che la "cassazione senza rinvio", quando annulla la sentenza di appello per sopravvenuta carenza di legittimazione dell'appellante, determina il passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Sul punto delle spese la Corte del rinvio dovrà pronunciare nuovamente. Pertanto è stata riconosciuta la persistenza degli effetti della sentenza di primo grado (pretoria) e disposta la riapertura del giudizio di secondo grado conformemente a tale principio.
Norme richiamate
legge urbanistica n. 1150/1942 (art. 23 e art. 28)
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo comunale e la disciplina delle lottizzazioni; la Corte di merito è stata criticata per non aver adeguatamente valutato la rilevanza della procedura di formazione del consorzio e degli atti amministrativi impugnati, ma tale censura è stata in larga parte ritenuta infondata o inammissibile
codice civile (art. 38 c.c.; artt. 2697, 1227, 869, 871, 872, 2946, 2947 c.c.)
Art. 2697 richiamato in tema di onere della prova; altri articoli evocati in ordine a rimedi risarcitori e prescrizioni/usucapione; la Corte ha ritenuto che molte valutazioni fossero di fatto e non sindacabili in cassazione e ha sottolineato l'assenza di adeguata indicazione del danno concreto subito dal ricorrente
Invocato per affermare la tutela della lesione di interessi legittimi e il termine di 120 giorni per il risarcimento contro la P.A.; la Corte ha ritenuto la censura infondata o inammissibile, richiamando la scelta processuale dell'attore circa la tardiva impugnazione amministrativa
codice di procedura civile (art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5)
Norma procedurale centrale per le censure in cassazione: sono stati esaminati motivi di violazione di legge (n.3), nullità per violazione di norme processuali e motivazionali (n.4 e n.5). La Corte ha rigettato o dichiarato inammissibili alcune censure ex art. 360, ma ha accolto il motivo n.2 (che attiene al vizio di motivazione/violazione del giudicato esterno) con conseguente cassazione e rinvio
codice civile (art. 2909 c.c.)
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'obbligo di rispetto del giudicato esterno. La Corte ha accertato che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere estinto il giudizio di primo grado; la cassazione senza rinvio non ha travolto il giudicato della sentenza di primo grado
codice di procedura civile (art. 382 c.p.c.)
Applicato nel ragionamento circa gli effetti della cassazione senza rinvio: la Corte ha ricordato che il vizio di legittimazione sopravvenuto può determinare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, correlativamente, la permanenza degli effetti della sentenza di primo grado
Costituzione (art. 111)
Richiamata nei limiti del sindacato sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata rispettasse il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
codice di procedura civile (art. 100, art. 404, art. 393, art. 404 c.p.c.)
Evocati in relazione all'interesse ad impugnare, all'opposizione di terzo e alle eccezioni processuali: la Corte ha sottolineato che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e che l'azione di opposizione può essere dichiarata inammissibile se manca utilità giuridica
codice di procedura civile (art. 91 c.p.c.)
Richiamato rispetto alla condanna alle spese; la pronuncia sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio in ragione della cassazione parziale e del rinvio
Massime di principio
- La 'cassazione senza rinvio' per sopravvenuta carenza di legittimazione dell'appellante annulla la fase di impugnazione ma non travolge automaticamente la sentenza di primo grado: la decisione di primo grado può rimanere efficace e produrre giudicato.
- Le censure di fatto (valutazioni sulla CTU, sulla sussistenza di reato edilizio, sulla quantificazione del danno) sono in larga parte inammissibili o non sindacabili in sede di legittimità se non adeguatamente specificate e fondate su errori di diritto.
- In tema di associazioni non riconosciute (es. consorzi), la responsabilità patrimoniale può essere limitata al "fondo comune" salvo diversa prova di responsabilità diretta dei singoli consorziati; le richieste generiche di responsabilità solidale richiedono specifica dimostrazione.
- Il ricorrente in Cassazione ha l'onere di indicare con precisione la norma violata, la sua portata precettiva e il confronto con i passi della motivazione impugnata (art. 366 c.p.c.); l'omissione di tale specificità rende la doglianza inammissibile.
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e collegato all'utilità giuridica dell'accoglimento del gravame; non è sufficiente l'interesse astratto alla regolarità della motivazione.
- Se in un giudizio precedente è intervenuto un giudicato o un accertamento con efficacia esterna, il giudice successivo deve valutare correttamente gli effetti di tale giudicato; un errore su questo punto può giustificare la cassazione e il rinvio.
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