Cassazione Civile, Sentenza n. 34906/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP 2007 per l'indeducibilità di costi sostenuti verso la ditta individuale Cristofalo Silvio, ritenuti dall'Amministrazione riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti. Questioni principali: onere della prova, utilizzabilità di documenti (contratti di appalto privi di data certa), eventuale difetto di motivazione dell'avviso che rinvia ad atti di terzi, e omesso esame della documentazione prodotta
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Raimondo Costruzioni. Ha confermato le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale secondo cui gli elementi raccolti dall'Amministrazione (assenza di capacità operativa della ditta fornitrice, fatturato incoerente rispetto ai costi dichiarati, genericità delle prestazioni) erano gravi, precisi e concordanti e sufficienti a provare la fittizietà delle operazioni. La CTR ha valutato legittimamente i contratti privi di data certa come non decisivi e non ha omesso l'esame della prova, essendo rimasta libera la valutazione degli elementi di prova. Il ricorso è stato ritenuto infondato o inammissibile (per la limitazione del sindacato in presenza di doppia conforme). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 4.800,00) e al versamento del contributo aggiuntivo previsto
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non sia obbligata ad allegare tutti gli atti richiamati purché l'avviso riporti il contenuto essenziale delle verifiche; qui il contenuto essenziale delle indagini sulla ditta individuale era riprodotto e sufficiente a motivare l'accertamento
art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla CTR per sottolineare che le fatture e le descrizioni delle prestazioni devono consentire l'identificazione di qualità, quantità e natura delle opere: la genericità della fatturazione è stata considerata elemento probatorio della fittizietà
art. 2704 c.c.
Riferito alla data certa dei contratti: la mancanza di data certa sui contratti di appalto ha ridotto il valore probatorio degli stessi, non escludendone però l'utilizzabilità come elemento indiziario
artt. 115, 116, 112 cod. proc. civ.
Richiamati dalla ricorrente in tema di esame delle prove e motivazione; la Corte ha confermato che la valutazione e la selezione delle prove competono al giudice del merito e non risultano viziate
art. 360 cod. proc. civ.
Norma sui motivi di cassazione: i motivi proposti sono stati esaminati nei termini previsti dalla disciplina della cassazione e dichiarati in gran parte infondati o inammissibili
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Applicata per il riconoscimento dei presupposti del c.d. doppio contributo obbligatorio a carico della ricorrente in caso di reiezione del ricorso
Massime di principio
- Se un fornitore risulta incapace di operare (assenza di personale, macchinari, dichiarazioni fiscali incongruenti) le fatture emesse nei suoi confronti possono essere ritenute oggettivamente inesistenti se non vi sono elementi concreti che ne dimostrino l'effettiva esecuzione
- L'Amministrazione fiscale non è obbligata ad allegare integralmente agli accertamenti gli atti esterni richiamati, purché l'atto impugnato riproduca il contenuto essenziale delle verifiche cui si riferisce
- La valutazione della prova documentale (inclusi contratti e dichiarazioni sostitutive) è rimessa al giudice del merito: contratti privi di data certa hanno valore probatorio ridotto ma non sono automaticamente inutilizzabili
- La genericità delle descrizioni in fattura (mancanza di qualità, quantità, natura dei servizi/beni) è un elemento rilevante per contestare la genuinità delle operazioni, specie in presenza di elementi contrapposti forniti dall'Amministrazione
- In presenza di due decisioni di merito concordanti (c.d. doppia conforme) la Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla motivazione: il ricorrente deve dimostrare differenze sostanziali tra le decisioni per ottenere l'accoglimento
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire elementi chiari e datati (contratti con data certa, documentazione probante l'esecuzione, pagamenti tracciabili e coerenti) per contrastare efficacemente gli indizi raccolti dall'Amministrazione
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