Cassazione Civile, Sentenza n. 35314/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I passeggeri convenivano la compagnia per ritardo del volo KU363 (13/01/2018), cancellazione del volo di ritorno KU362 (28/01/2018), lunga attesa per il rientro e perdita del collegamento Fiumicino-Genova; chiedevano la compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. CE n.261/2004 e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal ritardo/cancellazione (quantificati in atti). In primo grado il Tribunale di Genova riconobbe l'indennizzo di €600 per passeggero e rigettò altre pretese; in appello la Corte d'Appello di Genova riconobbe invece, oltre alla compensazione, il danno patrimoniale entro i limiti dell'art. 22 della Convenzione di Montreal e il danno non patrimoniale (liquidato equitativamente, nella misura massima ammessa), ritenendo applicabile la Convenzione di Montreal e il diritto interno (art. 2059 c.c.) per la quantificazione del danno morale. Kuwait Airways ha impugnato in Cassazione quattro motivi, contestando in particolare la ricostruzione del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno patrimoniale e la corretta applicazione del Regolamento 261/2004 in relazione alla distanza della tratta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Kuwait Airways, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Genova. È stato quindi confermato: il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale nei limiti dell'art. 22 della Convenzione di Montreal; il riconoscimento e la liquidazione, in via equitativa e nei limiti consentiti, del danno non patrimoniale (danno morale soggettivo) alla luce dell'art. 2059 c.c.; la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n.261/2004 (importo pieno applicato dalla corte di merito in base agli elementi processuali e alla mancata contestazione efficace da parte della ricorrente). La Kuwait Airways è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Convenzione di Montreal (28 maggio 1999)
La Corte ha ritenuto che la Convenzione ammette la risarcibilità del danno derivante dal ritardo del volo (anche nella componente non patrimoniale), fermo il limite massimo stabilito dall'art. 22; il contenuto concreto del ristoro può essere determinato dal diritto interno quando la Convenzione lo rimette agli ordinamenti nazionali.
Regolamento (CE) n. 261/2004
art. 7, par. 1 e par. 4; art. 6, comma 1
La somma di compensazione pecuniaria (EUR 250-600) si determina in base alla distanza ortodromica fra luogo di primo decollo e destinazione finale (Corte di Giustizia UE). La riduzione/mitigazione della compensazione invocata dal vettore richiede il rispetto delle condizioni e delle soglie di distanza e di ritardo previste dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria.
Usato dalla corte come riferimento per la quantificazione del danno non patrimoniale (danno morale/soggettivo) quando, nell'ambito della Convenzione di Montreal, si applica il diritto interno per determinare contenuto e misura del ristoro.
Codice civile - artt. 1218, 1223, 2697
artt. 1218, 1223, 2697 c.c.
Riferimenti richiamati nei motivi di impugnazione: 1218/1223 (responsabilità per inadempimento e nesso di causalità del danno) e 2697 (onere della prova), che stabiliscono i principi generali sulla responsabilità contrattuale e sulla prova del danno.
Codice di procedura civile - artt. 112, 115, 360
artt. 112, 115 cod.proc.civ.; art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Art. 112/115 citati rispetto ai limiti del petitum, all'accertamento e alla valutazione delle allegazioni e contestazioni (censure di ultrapetizione e travisamento della prova). L'art. 360 c.p.c. è la norma di rimessione per i motivi di cassazione invocati.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
C-407/07 e C-432/07; C-559/17
Principi stabiliti sulla determinazione della distanza ai fini dell'art. 7 del Reg. 261/2004 (calcolo ortodromico fra punto di partenza e destinazione finale) e sulle soglie applicabili alla quantificazione della compensazione.
Massime di principio
- In caso di ritardo o cancellazione di voli internazionali, è possibile cumulare la compensazione prevista dal Reg. 261/2004 (indennizzo fisso) con una richiesta di risarcimento danni ex Convenzione di Montreal, purché il danno effettivo sia provato o ragionevolmente desumibile (anche per presunzioni) e rientri nei limiti dell'art. 22 della Convenzione.
- La Convenzione di Montreal non esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardo: il suo contenuto può essere valorizzato dal diritto interno (art. 2059 c.c.) per quantificare la sofferenza morale, sempre che emerga una lesione apprezzabile e non meramente di fastidio o disagio ordinario.
- La prova e la contestazione dei fatti sono decisive: il vettore che non contesta efficacemente le circostanze fattuali (es. durata del ritardo, modalità dell'evento, quantificazione del danno) rischia di vedersi condannato sulla base delle allegazioni documentate del passeggero; il passeggero deve comunque documentare o descrivere con sufficiente dettaglio i danni patrimoniali e non patrimoniali.
- Il calcolo della distanza ai fini del Reg. 261/2004 segue il criterio ortodromico tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale (Corte di Giustizia UE): la relativa soglia dei 3.500 km è determinante per l'ammontare dell'indennizzo e per eventuali riduzioni.
- In sede di impugnazione e di legittimità non è possibile introdurre doglianze nuove che potevano essere dedotte nel giudizio di merito; questioni non sollevate tempestivamente sono in linea di massima inammissibili in Cassazione.
- Per ottenere risarcimenti rilevanti per danno non patrimoniale potrebbe essere prudente documentare, oltre alla narrazione degli eventi, elementi di prova medico-legale o di altra natura a supporto della concreta compromissione psico-fisica, benché la giurisprudenza riconosca anche la valutazione sulla base di dati di comune esperienza quando il fatto è notorio e ben descritto.
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