Cassazione Civile, Sentenza n. 34909/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento IRPEF anno 2009 per interessi percepiti su capitali detenuti in Svizzera (interessi contestati pari a € 222.837) non dichiarati. La Guardia di Finanza aveva rilevato documentazione riconducibile al contribuente presso l'intermediario Avv. Rausse; Fiorina affermava però che i capitali (circa € 1.650.000) erano stati sottratti dall'intermediario e che aveva aderito allo scudo fiscale per somme rientrate, dichiarando solo € 10.000. Questioni principali: sussistenza della percezione degli interessi per il 2009, efficacia e portata dell'adesione allo scudo fiscale, qualificazione giuridica del reddito (redditi da capitale vs redditi diversi), applicabilità di sanzioni per dichiarazione infedele e possibile applicazione dello ius superveniens favorevole (legge n. 208/2015 e correlati D.lgs.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo che: il contribuente non ha dimostrato che i capitali gli fossero stati sottratti in modo da escludere la percezione degli interessi; la scudo fiscale copriva soltanto gli importi effettivamente dichiarati (solo € 10.000) e non l'intero capitale ammesso dal ricorrente; la qualificazione degli interessi quale reddito da capitale da parte dell'Agenzia è corretta; le censure generiche e non specificate sono inammissibili. Tuttavia la Corte ha accolto il sesto motivo relativo all'applicazione del principio del favor rei in materia di sanzioni alla luce della legge n. 208/2015 (e dei conseguenti decreti delegati, D.lgs. n.158/2015), ritenendo che la disciplina sanzionatoria più favorevole debba essere valutata dal giudice del merito e che vi sia carenza di elementi sul modo in cui l'Amministrazione abbia eventualmente rideterminato la sanzione. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR limitatamente a tale profilo e ha rinviato alla CTR della Lombardia per un nuovo giudizio sulla sanzione applicabile e sulle relative questioni connesse (inclusa eventuale questione di legittimità costituzionale indicata in memoria).
Norme richiamate
DPR n. 917 del 1986 (TUIR), art. 44
La Corte condivide la qualificazione degli interessi come redditi da capitale ai sensi dell'art. 44; la qualificazione dell'Amministrazione per l'anno 2009 è ritenuta corretta.
Costituzione, art. 53
Richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione e l'imposizione, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura in assenza di prova contraria.
DL n. 78 del 2009, art. 13-bis, comma quarto
Richiamato nel contesto dello scudo fiscale; la Corte valuta che l'azione di scudo fiscale protegge solo le somme effettivamente indicate nelle dichiarazioni riservate.
DL n. 350 del 2001, art. 14, comma 1
Stabilisce che lo scudo fiscale preclude accertamenti limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme/attività oggetto di rimpatrio; applicazione limitata alle somme effettivamente scudate (qui € 10.000).
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, commi 2 e 3
Norme sulle sanzioni per dichiarazioni infedeli: la Corte ritiene che, non essendo provata l'assenza di percezione del reddito, la dichiarazione è infedele e soggetta a sanzione.
Legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)
Riforma delle sanzioni richiamata come ius superveniens favorevole; la Corte ritiene applicabile il principio del favor rei per i giudizi in corso e ritiene necessaria la valutazione del giudice di merito sulla concreta applicazione della disciplina più favorevole.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Delega attuativa che ha inciso sulla disciplina sanzionatoria; la Corte segnala che la nuova disciplina non ha operato una riduzione generalizzata ma contiene disposizioni in parte favorevoli che vanno applicate se più favorevoli al contribuente.
D.Lgs. n. 87 del 2024, art. 5
Richiamato come riferimento per una eventuale questione di legittimità costituzionale sollevata in memoria; la Corte rinvia la valutazione al giudice del merito insieme alla riapertura del giudizio sulla sanzione.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale (art. 14 DL 350/2001) protegge solo le somme e le attività effettivamente indicate nella dichiarazione riservata; l'Amministrazione può comunque accertare imponibili non ricompresi nella misura dichiarata
- Spetta al contribuente fornire la prova che impedisca l'accertamento (ad es. prova che non ha percepito interessi o che i fondi sono stati sottratti), e mere affermazioni non documentate non sono sufficienti
- La qualificazione del tipo di reddito operata dall'Amministrazione in un atto di accertamento non è vincolante per i giudici, ma se fondata e motivata dal giudice del merito è difficilmente censurabile in cassazione
- Documenti rinvenuti presso un intermediario o fiduciario possono essere utilizzati come elementi indiziari dall'Amministrazione anche se il fiduciario è oggetto di denunce, a meno che il contribuente non dimostri l'infondatezza o l'alterazione della documentazione
- Le censure generiche, non specificate o elencate senza indicazione delle norme violate e dei punti decisionali, sono inammissibili e non obbligano il giudice a pronunciarsi
- Se sopravviene una norma penale o amministrativa più favorevole (ius superveniens) il giudice deve valutare la sua applicabilità: il favor rei in materia sanzionatoria può portare alla ricalcolazione o rideterminazione della sanzione e, se necessario, al rinvio al giudice di merito per applicazione della disciplina più favorevole
- La Cassazione può accogliere il ricorso limitatamente al profilo sanzionatorio e disporre la cassazione con rinvio per nuovo giudizio solo su quella parte, lasciando inalterato il resto della decisione di merito ove confermato
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