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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17438/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso IVA per l'anno 2014, sostenendo di aver maturato un'eccedenza detraibile a seguito della risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2005 e poi cessato nel 2008 per effetto dell'attivazione di una clausola risolutiva espressa da parte della promissaria acquirente. La CTR aveva negato il rimborso ritenendo applicabile il termine biennale previsto per la risoluzione del contratto e, in sostanza, richiedendo un accordo scritto risolutorio. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il diniego di rimborso implicasse una contestazione dell'esistenza stessa del credito IVA e fosse quindi precluso dal decorso dei termini di accertamento; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 26, commi 2 e 3, e 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che non vi fosse stato alcun accordo risolutorio, ma solo l'operatività di una clausola risolutiva espressa, con conseguente insussistenza del termine biennale ritenuto dalla CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la procedura di rimborso è autonoma rispetto all'accertamento tributario e che, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, l'Amministrazione può contestare il credito anche oltre i termini per l'accertamento. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la controversia non riguardasse un accordo risolutorio ma l'avveramento di una clausola risolutiva espressa già pattuita nel contratto originario. Da ciò ha tratto il principio secondo cui, verificatasi la causa di risoluzione prevista contrattualmente, il cedente può emettere nota di variazione e detrarre l'IVA senza attendere un formale accertamento negoziale o giudiziale del verificarsi della risoluzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame del merito, in applicazione dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata reputata infondata perché il giudice di merito aveva deciso la questione nei limiti della controversia, e comunque la censura confondeva il tema dell'accertamento con quello del rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata evocata come norma sul vizio processuale denunciato per omessa pronuncia.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per distinguere il potere di accertamento dell'Ufficio dal procedimento di rimborso, che resta autonomamente regolato.

  • art. 30, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma posta a fondamento dell'istanza di rimborso IVA per l'eccedenza detraibile.

  • art. 26, commi 2, 3 e 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    In presenza di clausola risolutiva espressa che comporti il venir meno dell'operazione fatturata, il cedente può emettere nota di variazione e il cessionario deve registrare la variazione nei limiti della detrazione operata, senza necessità di un formale atto di accertamento negoziale o giudiziale della risoluzione.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme all'art. 26 per sostenere il diritto alla detrazione conseguente alla variazione dell'operazione imponibile.

  • artt. 23 e 24 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati per indicare il momento della registrazione dell'operazione IVA, dopo il quale può operare la nota di variazione.

  • art. 26, comma 9, d.P.R. n. 633 del 1972

    Utilizzato per ribadire la legittimità della nota di variazione anche nel caso di contestazione dei presupposti della clausola risolutiva espressa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rimborso IVA il contribuente ha la posizione di attore sostanziale e grava su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione; la disciplina dell'accertamento tributario non si applica automaticamente al rimborso.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare il credito IVA esposto in dichiarazione anche quando siano scaduti i termini per l'accertamento o per la rettifica dell'imponibile, poiché la domanda di rimborso resta autonoma rispetto al potere impositivo.
  • Quando un contratto contiene una clausola risolutiva espressa, il verificarsi dell'evento dedotto in clausola produce lo scioglimento del vincolo senza necessità di un autonomo accordo risolutorio tra le parti.
  • In caso di risoluzione determinata da clausola risolutiva espressa, il cedente o prestatore che abbia già emesso fattura e assolto l'IVA può emettere nota di variazione e portare in detrazione l'imposta, senza attendere un formale accertamento negoziale o giudiziale della risoluzione.
  • La registrazione e la detrazione operate dal cessionario devono essere ricalibrate nei limiti della variazione emessa dal cedente, ferma restando la possibilità per il cessionario di chiedere la restituzione di quanto eventualmente pagato a titolo di rivalsa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioCompravendita
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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