Cassazione Civile, Ordinanza n. 27613/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato ha chiesto in sede sommaria la condanna di due clienti al pagamento di compensi professionali per attività difensiva svolta in tre distinti gradi di giudizio: un procedimento di primo grado, un appello e un successivo giudizio di cassazione. I resistenti hanno eccepito la prescrizione del credito: prescrizione ordinaria decennale per il primo giudizio, prescrizione presuntiva triennale per il secondo, e insussistenza del compenso per il giudizio di legittimità in base a un asserito accordo sul mancato aggravio di costi. Il Tribunale ha ritenuto applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, ha dichiarato prescritto il credito relativo al primo giudizio e ha condannato i clienti al pagamento del resto, per euro 6.000 oltre accessori. Il professionista ha proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo, con un primo motivo, l'ammissibilità del ricorso in cassazione e l'inappellabilità del provvedimento; con un secondo motivo, la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine decorresse dalla conclusione definitiva dell'intero affare, cioè dalla sentenza di cassazione che definiva il giudizio presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ma ha accolto il secondo motivo, assorbendo ogni ulteriore profilo decisorio sulla prescrizione. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Sciacca in diversa composizione. La Corte ha affermato che il giudice di merito aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione del credito professionale, poiché il termine decorre dall'esaurimento dell'affare e, nei casi di patrocinio svolto in più gradi, dalla pubblicazione della sentenza che definisce definitivamente il giudizio di cognizione presupposto, non dalla chiusura di singole fasi processuali. Ha inoltre chiarito che la scelta del rito e della forma del provvedimento va apprezzata secondo la qualificazione data dal giudice, e che il fatto che il tribunale abbia deciso monocraticamente incide, semmai, come vizio di costituzione del giudice, non sul regime impugnatorio quando il giudice abbia espressamente applicato il rito speciale.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario di cognizione utilizzato per la domanda di liquidazione del compenso professionale, in combinazione con la disciplina speciale del D.Lgs. 150/2011
le controversie per compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili sono regolate dal rito sommario di cognizione; l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile; il tribunale decide in composizione collegiale
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento non appellabile
richiamato quale norma processuale che consente il ricorso straordinario per cassazione avverso provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato dal ricorrente e dal giudice di merito in tema di prescrizione ordinaria decennale
richiamato nel motivo di ricorso per stabilire che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
la Corte lo interpreta nel senso che, per il compenso dell'avvocato, il termine decorre dall'esaurimento dell'affare e dall'ultima prestazione resa nell'ambito del patrocinio, non dalla singola fase processuale
richiamato in contrapposizione per chiarire che il termine triennale previsto per gli affari non terminati decorre dall'ultima prestazione
le nullità processuali derivanti dall'erronea applicazione del rito o dalla composizione del giudice si convertono in motivi di impugnazione del provvedimento decisorio
evocato dai controricorrenti per contestare il foro scelto dal professionista
Massime di principio
- Nelle controversie per il pagamento dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, il regime impugnatorio dipende dalla forma del provvedimento concretamente adottato dal giudice e dalla qualificazione processuale dell'azione che risulti dal provvedimento stesso, secondo il principio di apparenza.
- Quando il giudice di merito aderisce espressamente al rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari dell'avvocato, l'eventuale errore nella composizione monocratica anziché collegiale integra un vizio processuale autonomo, che si traduce in motivo di impugnazione, ma non muta di per sé il regime impugnatorio del provvedimento.
- Il termine di prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dall'esaurimento dell'affare affidato e, se il patrocinio si è svolto in più gradi, dalla conclusione definitiva del giudizio di cognizione presupposto, coincidente con la pubblicazione della decisione che chiude l'intera vicenda processuale.
- Ai fini dell'art. 2957, comma 2, c.c., l'"ultima prestazione" va riferita all'esecuzione del contratto di patrocinio in senso sostanziale e non al mero rilascio della procura ad litem, che ha sola funzione processuale.
- Per gli affari non terminati, il termine prescrizionale triennale decorre dall'ultima prestazione; per gli affari terminati, invece, il riferimento è alla conclusione dell'affare stesso.
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