Cassazione Penale, Sentenza n. 29969/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame deducendo: (1) violazione delle norme processuali per presunta inefficacia della misura cautelare per decorso dei termini di cui all'art. 309, commi 5, 9 e 10 c.p.p., sostenendo che atti erano già depositati il 15/04/2022 e che l'ordinanza emessa il 06/05/2022 sarebbe oltre i termini; argomentava inoltre che la scadenza cadente in giorno festivo avrebbe potuto essere evitata tramite presidio per le urgenze; (2) mancanza di autonoma valutazione da parte del GIP, ossia che l'ordinanza cautelare sarebbe mera ripetizione della richiesta del Pubblico Ministero senza motivazione autonoma.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'interpretazione dei termini prospettata dal ricorrente: la comunicazione della Procura indicava atti pervenuti al Tribunale il 26/04/2022 e tra questi risultava anche l'interrogatorio di garanzia, che può costituire atto sopravvenuto favorevole; pertanto non è dimostrata tardività. Inoltre i termini che scadono in giorno festivo si prorogano al primo giorno feriale utile in base alla disciplina generale (art. 172 c.p.p.), e la presenza di un 'presidio' non incide sulla decorrenza esterna dei termini. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile: il ricorrente non ha indicato i passaggi specifici della motivazione del GIP che avrebbero impedito una diversa decisione né ha prodotto integralmente l'atto genetico e la richiesta del P.M.; il Tribunale del riesame aveva invece motivato l'autonoma valutazione per singolo imputato e per singola contestazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma a titolo di ammenda, e disposta la comunicazione sullo stato detentivo ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il comma 5 impone il deposito degli atti entro cinque giorni e sospende la fissazione dell'udienza; il termine decadenziale per la decisione (10 giorni) decorre dal termine di trasmissione effettiva degli atti. Gli atti sopravvenuti favorevoli (es. interrogatorio di garanzia) possono interrompere il decorso e giustificare l'attesa per il decorso del termine.
disciplina sulla decorrenza dei termini
I termini che scadono in giorno festivo si prorogano al primo giorno non festivo; pertanto lo slittamento dei termini ex art. 309 è regolato da questa disciplina generale e non è influenzato dalla mera presenza di personale in presidio.
associazione di tipo mafioso
Norma sostanziale contestata in capo 1 nelle imputazioni iniziali; rilevata nella fase di esame dei capi e delle aggravanti ma con valutazione di insussistenza rispetto al ricorrente per quella specifica contestazione annullata dal riesame.
Norme sul testo unico sugli stupefacenti; gli addebiti relativi agli artt. 73 e 74 sono stati oggetto di valutazione e conferma parziale della custodia per alcuni capi.
Norma che consente la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e all'ammenda.
art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prevede gli obblighi di comunicazione riguardo allo stato detentivo dell'interessato; la Cancelleria dovrà effettuare le comunicazioni previste.
Massime di principio
- In ipotesi di contestazione di tardività decisionale, è cruciale provare con precisione le date di deposito e la natura degli atti: gli 'atti sopravvenuti' favorevoli (es. interrogatorio di garanzia) sospendono i termini e vanno distinti da semplici copie già note.
- I termini processuali che scadono in giorno festivo si prorogano automaticamente al primo giorno non festivo secondo l'art. 172 c.p.p.; la presenza di personale in presidio non modifica la decorrenza esterna dei termini.
- La contestazione della mancanza di autonoma valutazione del GIP richiede indicazione puntuale dei passaggi motivazionali mancanti o erronei e la produzione integrale del provvedimento genetico e della richiesta del P.M.; censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è fondamentale documentare non solo la violazione formale dei termini, ma anche dimostrare concretamente come eventuali ritardi abbiano inciso sul diritto alla libertà; mere supposizioni procedurali difficilmente ottengono accoglimento.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile si può incorrere nella condanna alle spese e a sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare attentamente merito e forma prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29859/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29860/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29861/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29862/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29864/2022 del 27/07/2022
- Sentenza penale · 27 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29868/2022 del 27/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →