Cassazione Civile, Ordinanza n. 18386/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta risarcitoria proposta da una persona che, mentre era in bicicletta, sarebbe stata assalita da un cane proveniente dallo stabile di proprietà dei convenuti, riportando danni a seguito della caduta. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva poi escluso la responsabilità di uno dei convenuti e confermato quella dell'altra, ritenendo sussistente il rapporto di custodia/proprietà o disponibilità del cane e dell'area da cui l'animale era uscito. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2052 e 2054 c.c., sostenendo che, trattandosi di scontro tra cane e bicicletta, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare anche l'art. 2054 c.c. e verificare il concorso di responsabilità del ciclista; 2) violazione dell'art. 2052 c.c. e delle norme sulla motivazione, perché la sentenza avrebbe attribuito alla ricorrente in modo contraddittorio sia la qualità di proprietaria sia quella di utilizzatrice del cane, senza chiarire l'iter logico; 3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e sul minimo costituzionale della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse desunto in via presuntiva, in modo asseritamente non consentito, sia la disponibilità del piazzale sia la proprietà o disponibilità del cane, ricorrendo a un presunto 'presumptum de presumpto' e a inferenze equivoche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la giurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarda l'urto tra veicolo e animale nella circolazione stradale, mentre nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che il ciclista era stato assalito dal cane e non vi era stato un urto fra veicolo e animale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non sussisteva alcun vizio di motivazione apparente o contraddittoria, poiché l'accertamento del rapporto di custodia era sufficiente ai fini dell'art. 2052 c.c., senza necessità di approfondire il titolo giuridico. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la motivazione era chiaramente percepibile, che non vi era una vera presunzione da presunzione, e che la Corte d'appello aveva legittimamente valorizzato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; la valutazione della congruità dell'inferenza presuntiva resta riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità per danni cagionati da animali ricade su proprietario o custode; è sufficiente l'accertamento del rapporto di custodia, senza necessità di approfondire il titolo, salvo prova liberatoria del caso fortuito.
La presunzione di colpa del conducente prevista per la circolazione stradale è richiamabile solo nei casi di danno derivante dall'urto tra veicolo e animale; non è applicabile quando il fatto accertato è un'aggressione dell'animale al ciclista.
Le presunzioni semplici sono ammissibili quando dal fatto noto sia desumibile il fatto ignoto secondo un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit.
Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; non occorre che l'inferenza sia univoca in senso assoluto, ma solo che sia logicamente fondata e non meramente congetturale.
È il parametro usato per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso sia la motivazione apparente sia la contraddittorietà.
art. 111 Cost.
Il requisito del minimo costituzionale della motivazione è rispettato quando la ratio decidendi sia chiaramente percepibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro del contenuto motivazionale; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di danni cagionati da animali, ai fini dell'art. 2052 c.c. è sufficiente accertare che il convenuto fosse proprietario o custode dell'animale; non è necessario individuare in modo rigoroso il titolo giuridico del potere di fatto quando la custodia risulti provata.
- La disciplina dell'art. 2054 c.c. sulla circolazione stradale e sulla presunzione di colpa del conducente opera solo quando il danno derivi da un urto tra veicolo e animale; non può essere automaticamente estesa a fatti diversi, come l'aggressione dell'animale al ciclista.
- Le presunzioni semplici sono legittime se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; non è richiesto che ciascun indizio sia univoco, essendo sufficiente che l'inferenza complessiva verso il fatto ignoto sia plausibile secondo l'id quod plerumque accidit.
- Non integra vizio di motivazione la sentenza la cui ratio decidendi sia chiaramente ricostruibile, anche se la parte contesti la scelta e la valutazione degli elementi indiziari, che restano riservate al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18243/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2023 del 27/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →