Cassazione Penale, Sentenza n. 17650/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), usura, estorsione, reati in materia di armi e di stupefacenti. La difesa ha proposto tre motivi principali: carenza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria del delitto associativo (si censurava l'insufficienza delle intercettazioni e delle fonti citate a dimostrazione dell'esistenza e dell'operatività della cosca "Pullano", nonché la mancata considerazione di elementi che avrebbero smontato la tesi mafiosa); mancata e non autonoma valutazione, ai sensi dell'art. 292 c.p.p., delle contestazioni in materia di armi (motivazione indifferenziata per tutti gli indagati e per tutti i capi); carenza di motivazione circa l'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nella sua declinazione agevolativa per tutti i capi contestati.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte ritiene che il Tribunale abbia fornito motivazione congrua: intercettazioni e altri elementi indiziari indicano l'esistenza e l'operatività della 'ndrina Pullano, la disponibilità di armi, la partecipazione a delitti (usura, estorsione, voto di scambio) e i rapporti con altre famiglie mafiose; inoltre la giurisprudenza consente di attribuire rilevanza alla appartenenza a una 'locale anche senza sentenze definitive che accertino la capacità intimidatoria. Il secondo motivo relativo alle armi è ritenuto generico e manifestamente infondato: il Tribunale aveva indicato episodi specifici ricavati dalle intercettazioni che individuano il coinvolgimento del ricorrente; l'aggravante speciale è motivata come finalisticamente collegata all'attività del gruppo. Il terzo motivo è inammissibile per genericità rispetto ai dati fattuali già indicati nell'ordinanza. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e non è disposta la rimessione in libertà; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa sulla base di intercettazioni, condotte delittuose ripetute (usura, estorsione), possesso di armi e rapporti con altre famiglie; inoltre ha richiamato il principio secondo cui per una 'locale calabrese non è sempre necessario dimostrare concretamente la capacità intimidatoria qualora risulti l'appartenenza alla struttura 'locale'.
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante speciale/agevolazione)
L'aggravante speciale è stata riconosciuta in relazione alla finalità agevolativa connessa alla disponibilità di armi e al loro utilizzo per sostenere le attività illecite del gruppo; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua sul nesso finalistico tra armi e attività mafiosa.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. (valutazione autonoma dei capi di imputazione)
La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha allegato in modo completo il provvedimento e la richiesta del PM necessari per sostenere la censura di mancata autonoma valutazione, per cui la doglianza è risultata inammissibile o generica.
art. 616 c.p.p. (spese processuali in caso di rigetto del ricorso)
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, come disposto da tale norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. (effetti sul mantenimento della misura cautelare)
La Corte ha disposto che, non risultando dalla decisione la rimessione in libertà, si applichino le conseguenti disposizioni procedurali previste per la prosecuzione della custodia cautelare.
Massime di principio
- In sede di giudizio di legittimità su misure cautelari la Corte verifica principalmente la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito; non sostituisce il proprio sindacato di merito, salvo vizi logici o di diritto evidenti.
- Per la configurazione dell'art. 416-bis in ambito calabrese ("locale"), non è sempre necessario che sia già accertata giudizialmente la capacità intimidatoria: la prova indiziaria può essere costituita da intercettazioni, delitti ripetuti, possesso di armi e rapporti con altre consorterie.
- Le censure sulla mancata autonoma valutazione di singoli capi devono essere specificamente documentate: il ricorrente deve allegare il provvedimento genetico e la richiesta del PM nella loro integralità per consentire l'esame in Cassazione.
- L'aggravante speciale (agevolazione mafiosa) può essere desunta da elementi che mostrino il nesso finalistico tra condotte (es. detenzione/uso di armi) e l'attività collettiva del gruppo criminoso.
- Censure generiche o prive di riferimenti documentali precisi sono destinate all'inammissibilità o al rigetto: occorre contestare puntualmente le parti della motivazione ritenute viziati e indicare l'elemento probatorio mancante o erroneamente valutato.
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