Sentenza del 02/03/2020 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Ricorso - Iscrizione ipotecaria - Atti prodromici - Destinatario - Agenzia Entrate -Notifica -Agenzia Entrate Riscossione - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento relative a plurime cartelle di pagamento per omesso versamento di IRAP, IRPEF, IVA, imposta di registro, bollo e tasse automobilistiche (anni 2004-2012). Questioni principali: (1) difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate in relazione agli atti della riscossione, atteso che l'agente della riscossione è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione; (2) validità della notifica (prove documentali/estratti di ruolo e relata); (3) prescrizione di taluni crediti (diversi termini a seconda della natura del tributo); (4) eccezioni sulla competenza e sulla corretta individuazione dei carichi annullati ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018.
La decisione
La C.T.R. Umbria ha riunito i due appelli e, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto gli appelli principali dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la parte del ricorso di primo grado rivolta all'Agenzia delle Entrate in relazione agli atti della riscossione (notificazioni fatte a soggetto diverso dal reale agente della riscossione), e ha respinto le censure del contribuente con riferimento all'intimazione di pagamento; ha inoltre ritenuto fondate alcune eccezioni dell'Amministrazione rispetto allo stralcio di specifici carichi non ricompresi nell'annullamento ex art. 4 d.l. n. 119/2018. Ha compensato le spese di entrambi i gradi per la complessità della controversia.
Norme richiamate
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 3 (conv. legge 1 dicembre 2016, n. 225)
Istituisce l'Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente pubblico economico autonomo; ne deriva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è soggetto distinto dall'Agenzia delle Entrate e destinatario competente degli atti di riscossione.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1
Prevede l'annullamento di taluni debiti di importo fino a 1.000 euro; la sentenza di primo grado aveva compensato alcune posizioni sulla base di tale norma, ma la CTR ha precisato quali carichi rientrassero o meno nello stralcio.
d.P.R. n. 1199 del 1971, art. 2 (ultimo comma)
Riferito ai ricorsi amministrativi; la Corte territoriale ha ritenuto tale norma inapplicabile al processo tributario e quindi non valido l'assunto che la notifica a soggetto diverso dovesse essere sanata mediante trasmissione tra amministrazioni.
Norma generale sulla prescrizione quinquennale delle obbligazioni periodiche; la sentenza distingue l'applicabilità tra tributi locali (quinquennale) e tributi erariali (termine decennale).
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Richiamato per stabilire che l'imposta di registro soggiace al termine prescrizionale decennale.
Massime di principio
- L'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) è soggetto giuridico distinto dall'Agenzia delle Entrate: le notifiche relative agli atti di riscossione devono essere dirette al soggetto corretto; notifiche a soggetti diversi possono comportare l'inammissibilità del ricorso se il destinatario non è il reale agente della riscossione.
- La norma del d.P.R. n. 1199/1971 che disciplina trasmissioni e ricorsi amministrativi non è utilizzabile per sanare difetti di notifica nel processo tributario.
- In tema di prescrizione occorre distinguere la natura del tributo: per i tributi erariali (IRPEF, IVA, imposta di registro) opera il termine decennale; per i tributi locali il termine quinquennale; per la tassa automobilistica il termine è triennale. Verificare sempre la natura del credito e la data di notifica per valutare la prescrizione.
- La prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento grava chi assume la validità dell'atto: l'assenza di relata o di estratti di ruolo completi può portare all'accoglimento del ricorso sul merito; tuttavia, la correttezza del destinatario rimane condizione preliminare di ammissibilità.
- In controversie complesse e con profili di legittimazione incerta, i giudici possono compensare le spese processuali tra le parti; tuttavia, è essenziale contestare tempestivamente la legittimazione passiva dell'autorità destinataria.
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