Sentenza del 02/03/2020 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Ravenna
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex legge 296/2006 - omessa indicazione nel quadro RU del mod. UNICO degli anni 2008, 2009 e 2011 - violazione di natura sostanziale con conseguente decadenza del diritto al credito - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
omessa indicazione nel quadro RU del modello UNICO degli anni 2008, 2009 e 2011 del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge 296/2006; l'Amministrazione ha ritenuto che tale omissione determinasse la decadenza e l'estinzione del diritto al credito
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'omessa indicazione non integri una fattispecie di decadenza con effetti sostanziali e l'estinzione del diritto al credito. La presunta decadenza non deriva dalla legge (legge 296/2006) ma dal decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 76/2006. Tale atto di normativa secondaria può prevedere una decadenza con effetti formali (incidendo sul come e sul quando l'agevolazione può essere fruita), ma non può estinguere il diritto sostanziale stabilito dalla legge. Ne consegue che il contribuente conserva la possibilità, anche in sede giudiziaria, di dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi per il riconoscimento del credito d'imposta
Norme richiamate
legge 296/2006
fonte normativa primaria che istituisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; riconosce il diritto sostanziale all'agevolazione quando sussistono i presupposti indicati dalla legge
decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 76/2006
norma secondaria che disciplina modalità e termini per fruire del credito; può prevedere decadenze di natura formale (determinando limiti procedurali su come/quando godere dell'agevolazione) ma, secondo la sentenza, non può estinguere il diritto sostanziale riconosciuto dalla legge 296/2006
modello UNICO - quadro RU (indicazione del credito d'imposta)
strumento dichiarativo attraverso cui il contribuente segnala il credito; l'omissione nella compilazione può produrre effetti procedurali e ostacolare la fruizione amministrativa del beneficio, ma non annulla automaticamente il diritto sostanziale se sussistono i presupposti di legge
Massime di principio
- L'omissione di adempimenti o di indicazioni in dichiarazioni o modulistica prevista da norme secondarie può produrre effetti formali (es. decadenza amministrativa) ma non sempre estingue il diritto sostanziale riconosciuto da una legge primaria.
- Per valutare la perdita del diritto occorre verificare se la decadenza sia prevista dalla norma primaria o sia invece una mera sanzione/profilo procedurale introdotto da normativa secondaria; solo la prima può incidere sul diritto sostanziale.
- Il contribuente che ha omesso la comunicazione amministrativa può comunque, in sede giudiziaria, allegare e provare la sussistenza dei presupposti sostanziali per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione.
- È utile distinguere sempre tra obblighi formali (modalità, termini, adempimenti dichiarativi) e requisiti sostanziali (condizioni di legge per il beneficio) e difendere in giudizio i secondi anche in caso di irregolarità formali.
- In situazioni analoghe conviene raccogliere e conservare tutta la documentazione probatoria delle attività e degli investimenti, valutare la possibilità di rettificare/integrare le dichiarazioni e, se necessario, impugnare l'atto amministrativo per dimostrare la fondatezza del diritto sostanziale.
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