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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Provincia aveva contestato l'esistenza di due cumuli di rifiuti nello stabilimento di Servola (cumulo A e B) qualificandoli come discarica abusiva/ deposito incontrollato e richiedendo il tributo speciale per smaltimento più la sanzione (tributo presunto evaso €1.571.680 + sanzione tripla €4.715.040 = €6.286.720). La società impugnava per vizi di rito (presunta decadenza dall'esercizio del potere di accertamento ai sensi art.10 L.R. FVG n.5/1997; violazione procedure previste da art.17 D.Lgs. 472/1992 e art.3 comma 33 L.549/1995; mancata contemporanea determinazione delle sanzioni), per pregiudizialità rispetto al giudizio penale, per assenza del presupposto di fatto/ soggettivo (sosteneva che i cumuli erano storici e anteriori alla sua gestione o comunque non addebitabili alla società) e per erronea determinazione del quantitativo e del peso dei rifiuti (contestando le stime tecniche utilizzate dall'ARPA e proponendo stime alternative). Ha chiesto nullità degli atti o, in subordine, la rideterminazione del tributo e la sospensione del giudizio in attesa del penale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello: ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio (art.295 c.p.c.) e ha rideterminato l'importo del tributo e delle sanzioni sulla base della stima più favorevole, assumendo per il cumulo A un quantitativo pari a 220.000 tonnellate e per il cumulo B 24.000 tonnellate. Ha così rideterminato il tributo complessivo a €1.261.480 (A+B) e la sanzione tripla a €3.784.440, per un totale dovuto rideterminato di €5.045.920. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono compensate. Sono state respinte le censure sulla decadenza dei termini, sulla nullità degli atti per mancata contestazione formale e sulla pregiudizialità penale, mentre è stata riconosciuta la necessità di correggere la quantificazione del tributo in base alle valutazioni tecniche prodotte.

Norme richiamate

  • Legge 28.12.1995 n. 549 art.3 comma 32

    Il tributo speciale e le connesse sanzioni si applicano anche a carico dell'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, del proprietario dell'area; l'obbligazione tributaria può sorgere indipendentemente dalla sentenza penale e anche in presenza di omissione (non solo facere).

  • Legge 28.12.1995 n. 549 art.3 comma 33

    Prevede procedure di contestazione da parte dei funzionari addetti ai controlli; tuttavia la mancata redazione di specifici verbali tecnici non determina automaticamente nullità dell'accertamento se la difesa ha comunque potuto esercitare il diritto di difesa.

  • D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 (art.17 e art.16 e succ.)

    Le regole sulle sanzioni tributarie non richiedono necessariamente la contestazione delle sanzioni nello stesso atto dell'accertamento del tributo; l'irrogazione separata non configura di per sé violazione del diritto di difesa quando non esiste discrezionalità sull'entità della sanzione.

  • L.R. Friuli-Venezia Giulia n.5/1997 (art.10 e art.9)

    Il termine decadenziale triennale per l'accertamento previsto dall'art.10 è circoscritto ai casi previsti dalla norma (es. discariche autorizzate/inosservanza prescrizioni) e non si applica in astratto ai depositi/clandestini; la disciplina regionale sulla definizione agevolata è stata interpretata alla luce della normativa nazionale successiva.

  • D.Lgs. 74/2000 art.20

    Ribadisce l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario; l'esito penale non vincola necessariamente il processo tributario.

  • D.Lgs. n.152/2006 (art.256 commi 2 e 3)

    Riferimento alle fattispecie penali ambientali cui si è fatto riferimento come presupposti fattuali; comunque il giudizio tributario può fondarsi su valutazioni tecniche autonome.

  • Direttiva 1999/31/CE e D.Lgs. n.36/2003

    Usate per qualificare la condotta (decorso di un anno senza smaltimento rilevante ai fini della contestazione amministrativa), a supporto della nozione di illecita gestione/discarica permanente.

  • Normativa regionale/tariffaria (Legge regionale 12/2006 art.4 comma 15 citata per parametri)

    Parametrizza il tributo in funzione del peso/kg del rifiuto; la quantificazione può essere operata sulla base delle stime tecniche disponibili.

Massime di principio

  • Decadenza e termini: il dies a quo per il termine di accertamento decorre dal momento in cui l'ente ha effettiva conoscenza dell'evento ancora in atto (es. sopralluogo che rileva apporti recenti). I termini regionali più brevi si applicano solo nei casi espressamente previsti dalla norma (es. discariche autorizzate o inosservanza di prescrizioni), non ai depositi clandestini permanenti.
  • Autonomia penale/tributario: il giudizio tributario è autonomo rispetto al penale; l'esistenza dell'obbligo tributario non è subordinata a sentenza penale definitiva; dunque la pendenza o l'esito del processo penale non impongono automaticamente la sospensione del giudizio tributario.
  • Vizi procedurali: la mera violazione formale di procedure amministrative (es. mancata contestazione delle sanzioni nello stesso atto) non determina nullità automatica se la parte ha potuto esercitare il diritto di difesa e non vi è stata lesione sostanziale del contraddittorio.
  • Quantificazione tecnica del tributo: il giudice tributario può rideterminare l'importo in base agli elementi tecnici e peritali prodotti; la mancata nomina di consulenza d'ufficio può essere evitata se risultano valutazioni tecniche idonee a orientare la decisione e se una stima più favorevole al contribuente è documentata.
  • Soggettività passiva e responsabilità: l'obbligo tributario può ricadere sull'utilizzatore a qualsiasi titolo o sul proprietario del sito; non è necessario che lo stesso soggetto sia stato punito in sede penale per integrare l'obbligazione tributaria; inoltre la permanenza della situazione (reato/permanenza di rifiuti) giustifica l'intervento anche se parte dei materiali sono 'storici'.
  • Natura dell'illecito: la qualificazione come discarica abusiva o deposito incontrollato può essere basata su valutazioni tecniche e sulla persistenza/accrescimento dei cumuli; l'accertamento può fondarsi su rilevamenti di attività di apporto 'recenti' anche se non quantificati puntualmente.

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