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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Trieste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugna sette cartelle di pagamento indicate analiticamente, sostenendo di non essere mai stato notificato e di aver appreso dell'esistenza delle cartelle solo l'11.12.2018 richiedendo un estratto di ruolo. Deduceva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, la prescrizione quinquennale delle cartelle, la nullità per mancata notifica e l'illegittimità delle cartelle, nonché carenza probatoria da parte dell'Ufficio sulla connessione tra cartelle e relative notifiche. Chiedeva la sospensione e l'annullamento delle cartelle o, in subordine, la dichiarazione di non dovuto per decadenza/prescizione e la condanna alle spese.

La decisione

La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 21 D.lgs. 546/92. Ha ritenuto che l'estratto di ruolo non fosse impugnabile autonomamente, essendo le cartelle sottostanti già state notificate. L'Agenzia ha prodotto documentazione che dimostrava plurime notifiche (raccomandate A/R o a mezzo messo) consegnate anche a familiari conviventi all'indirizzo anagrafico del ricorrente; inoltre risultavano atti interruttivi della prescrizione (intimazioni, pignoramento) con date antecedenti. Le eccezioni del ricorrente sul disconoscimento delle fotocopie e delle sottoscrizioni sono state ritenute infondate: le relata non essendo scritture private possono essere contestate solo con querela di falso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia per euro 1.100,00.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 21

    Articolo richiamato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività quando il contribuente non ha impugnato nei termini gli atti presupposti (le cartelle).

  • Codice Civile, art. 2943

    La giurisprudenza richiamata riconosce che varie notifiche e atti procedurali idonei svolgono effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c.

  • Codice Civile, art. 1335

    La consegna del plico al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento produce presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario; chi contesta il contenuto del plico è onerato di fornire la prova contraria.

  • Codice di Procedura Civile, art. 100

    Riferimento al requisito dell'interesse concreto e attuale per l'instaurazione del giudizio; l'estratto di ruolo, se non primo atto conosciuto, non dà interesse ad azione autonoma.

  • D.P.R. 602/1973, artt. 26, 46, 50

    Norme sul procedimento di riscossione e sugli atti di intimazione; la giurisprudenza interpreta tali atti e assimilati come capaci di costituire intimazione e interrompere la prescrizione.

  • Legge n. 890/1982

    Richiamata per escludere la sua applicabilità al servizio postale ordinario nelle notifiche effettuate dal concessionario tramite raccomandata A/R; questioni sulle firme e sulla riferibilità delle sottoscrizioni vanno dedotte con querela di falso.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è atto interno e non impugnabile autonomamente se non costituisce il primo atto di cui il contribuente è venuto a conoscenza; in presenza di precedenti notifiche va impugnata la cartella nei termini.
  • Le notifiche effettuate a familiari conviventi e all'indirizzo anagrafico del destinatario producono presunzione di conoscenza e possono rendere tardivo un successivo ricorso.
  • Molteplici notifiche, intimazioni e atti esecutivi interruggono i termini di prescrizione; chi deduce prescrizione deve verificare la catena degli atti interruttivi.
  • Il disconoscimento di copie della documentazione di notifica e delle sottoscrizioni richiede la querela di falso quando le relata non sono scritture private; senza querela la prova fornita dall'Agente della riscossione è efficace.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente le notifiche (A/R, relata, date) e, se non si è certi della notificazione, reagire nei termini impugnando specificamente le cartelle; per contestare la provenienza o il contenuto del plico è necessario raccogliere prove idonee o proporre querela di falso.

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