Sentenza del 02/03/2020 n. 27 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - Diritti e garanzie del contribuente - Processo verbale - Termine dilatorio - Decorrenza - Rilievi aggiuntivi - Nuova decorrenza del termine - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento deducendo la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso è stato emesso oltre il termine decorrente dalla consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. L'Ufficio ha contestato affermando di aver svolto, dopo la chiusura del processo verbale, ulteriori verifiche e un'istruttoria interna che hanno portato a rilievi aggiuntivi non compresi nel verbale rilasciato al contribuente.
La decisione
La decisione ha precisato che il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Tuttavia, il termine non è vincolante quando, dopo la chiusura del processo verbale, l'Ufficio procede autonomamente a ulteriori accertamenti sulla base di una istruttoria interna e formula rilievi aggiuntivi rispetto a quanto emerso durante l'accesso; in tale situazione l'avviso di accertamento può essere legittimamente emanato anche successivamente al decorso del termine dilatorio. Di conseguenza il motivo di impugnazione basato esclusivamente sulla violazione del termine è stato respinto e l'avviso è stato ritenuto valido.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Il termine di 60 giorni decorre dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale; tuttavia non trova applicazione qualora l'Ufficio, successivamente alla chiusura del processo verbale, svolga autonome e ulteriori verifiche/analisi nell'ambito di una istruttoria interna e formuli rilievi aggiuntivi non compresi nel verbale.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla effettiva consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura: la prova della data di rilascio/consegna è cruciale per contestare la tempestività dell'avviso.
- Se l'avviso di accertamento si basa esclusivamente su quanto già riportato nel processo verbale e viene emesso dopo il decorso dei 60 giorni, il contribuente può impugnare per violazione del termine dilatorio.
- Se l'Amministrazione svolge, dopo la chiusura del verbale, ulteriori indagini e formula rilievi nuovi rispetto al contenuto del verbale stesso, l'avviso può essere emesso anche oltre i 60 giorni: in questo caso il termine non opera come causa di nullità.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe chiedere all'Ufficio che l'avviso specifichi le fonti e le ragioni dei rilievi; se l'avviso afferma di fondarsi su nuove attività istruttorie, va richiesta documentazione e motivazione delle stesse.
- Nella pratica è consigliabile conservare e documentare la data di ricezione del processo verbale (ricevuta, firma, PEC, raccomandata, ecc.) e, se si contesta la legittimità dell'avviso, dimostrare che esso non contiene rilievi nuovi rispetto al verbale consegnato.
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