Sentenza del 02/03/2020 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Contributi bonifica - Consorzio Tevere-Nera - Proprietari immobili - Debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di pagamento per i contributi di bonifica relativi al 2013 asserendo che i loro immobili, pur ricadendo nel comprensorio, non hanno tratto beneficio dalle opere del Consorzio; hanno altresì dedotto difetto di motivazione dell'atto impositivo e la mancanza di un perimetro di contribuenza operativo, chiedendo l'esenzione dalla contribuzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello. Ha ritenuto sufficiente l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica per far sorgere una presunzione di beneficio fondiario, spostando sul contribuente l'onere di provare l'assenza del beneficio. Le contestazioni basate sulla sola distanza degli immobili dalle opere o su ragioni geografico-orografiche non superano tale presunzione. La Corte ha inoltre dichiarato legittima la pubblicazione regionale del piano nel BUR come forma di pubblicità idonea e non ha ravvisato preclusione da giudicato.
Norme richiamate
r.d. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2
art. 10, comma secondo r.d. 215/1933
La trascrizione del provvedimento di perimetrazione ha funzione di pubblicità notiziale; l'opponibilità ai terzi deriva direttamente dalla legge e la perimetrazione contribuisce a costituire il presupposto dell'onere reale per la contribuzione.
Richiamato come base giuridica del principio che la contribuzione si fonda sul vantaggio fondiario: l'esistenza di un beneficio per il fondo costituisce presupposto dell'obbligo contributivo.
legge regionale Umbria n. 30/2004, art. 19, comma 4
art. 19, comma 4 legge regionale n. 30/2004
Attribuisce l'onere del pagamento del contributo di bonifica ai proprietari situati nel perimetro di contribuenza che traggono beneficio dalle opere gestite dal Consorzio.
legge regionale n. 4/1990, art. 12, comma 3
art. 12, comma 3 legge regionale n. 4/1990
Norma richiamata per la procedura di adozione del piano di classifica e per la correlazione tra perimetro di comprensorio e perimetro di contribuenza.
art. 90 d.P.R. n. 602/1973
Il sollecito di pagamento, se esprime volontà impositiva in modo assimilabile all'avviso di mora, è un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario.
Cass. sez. unite n. 12244/2009 e altre sentenze (Cass. 11801/2013, 13167/2014, 2241/2015)
S.U. 12244/2009; Cass. 11801/2013; 13167/2014; 2241/2015
Principi di giurisprudenza consolidata: la presenza del bene nel piano di classifica perimetralmente pubblicato fa sorgere una presunzione di beneficio e quindi dell'obbligo contributivo; la prova contraria grava sul contribuente; la impugnabilità degli atti di riscossione come solleciti/cartelle è confermata.
D.G.R. Regione Umbria n. 1155 del 9.7.2007
D.G.R. n. 1155/09.07.2007
Atto regionale che ha adottato il piano di classifica con coincidenza tra perimetro di comprensorio e perimetro di contribuenza, ritenuto sufficiente per dare legittimità alla contribuzione richiesta.
Massime di principio
- L'inclusione di un fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione di un piano di classifica producono una presunzione di beneficio fondiario che giustifica la pretesa contributiva; spetta al contribuente provare l'assenza reale del beneficio.
- La mera distanza geografica dell'immobile rispetto al luogo di esecuzione delle opere non è di per sè idonea a escludere il beneficio; occorrono prove specifiche sull'assenza di effetti utili derivanti dalle opere (p. es. mancata esecuzione o inefficacia concreta).
- La pubblicazione del piano di classifica nella forma prevista dalla normativa regionale (es. nel BUR) è forma legittima di pubblicità e rende conoscibile la perimetrazione, che può essere impugnata davanti alla giurisdizione amministrativa se si vuole contestarne la validità.
- Per opporsi validamente alla contribuzione è strategico o impugnare la perimetrazione/piano davanti al giudice amministrativo (se si contesta la legittimità del provvedimento) oppure, in sede tributaria, produrre prove tecniche che dimostrino la mancata attuazione delle opere o l'assenza di un vantaggio concreto per il fondo.
- Questioni di natura contabile e di ripartizione delle spese tra annualità non incidono di regola sul presupposto giuridico dell'obbligo contributivo; l'eventuale onerosità variabile è problema di attuazione amministrativa e non di principio.
- Precedenti pronunce favorevoli al contribuente o rimborsi ottenuti in altre annualità non vincolano automaticamente l'ente per atti relativi a fatti o periodi diversi, salvo identità di circostanze fattuali e giuridiche.
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