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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10838/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto l'appello dell'Agenzia relativo a un avviso di accertamento IRPEF per il 2005. L'Ufficio aveva ritenuto che il contribuente, emigrato in Svizzera e iscritto all'AIRE, fosse comunque residente in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, TUIR (presunzione legale per soggetti emigrati in paesi a fiscalità privilegiata) in presenza di elementi quali proprietà immobiliari in Italia, intestazione di utenze, partita IVA, legami familiari con moglie e figli residenti in Italia; l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione della normativa tributaria e dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), contestando inoltre l'ammissibilità di documenti in lingua straniera e la rilevanza di documenti successivi al 2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto, tra l'altro, che: la CTR aveva correttamente considerato applicabile la Convenzione Italia-Svizzera (art. 4) e non è stata adeguatamente contrastata dall'Agenzia, che non ha censurato la prima ratio decidendi fondata sulla tie-breaker rule del trattato; la CTR ha esaminato anche la prova contraria alla presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, TUIR e ha valutato fattualmente che il contribuente aveva offerto elementi sufficienti a provare la residenza effettiva in Svizzera; le doglianze dell'Agenzia, in larga parte, miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; i documenti in lingua straniera sono acquisibili e utilizzabili dal giudice tributario e la traduzione non è obbligatoria se il giudice comprende il contenuto o il contenuto non è contestato. Il ricorso è quindi stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio. La sentenza conferma precedenti pronunce analoghe della Corte per altri anni d'imposta.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

    Prevede una presunzione legale di residenza in Italia per soggetti emigrati in paesi a fiscalità privilegiata (all'epoca la Svizzera), con inversione dell'onere della prova: il contribuente può comunque dimostrare la residenza effettiva all'estero. La Corte ha ritenuto che tale presunzione possa essere efficacemente superata dalla prova contraria fornita dal contribuente e che la CTR abbia correttamente valutato gli elementi probatori.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola l'onere della prova. La Corte ha confermato che l'onere gravante sull'Amministrazione, dopo l'eventuale inversione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, è questione di valutazione fattuale e probatoria di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • Art. 4 Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni (ratificata con l. 23/12/1978, n. 943)

    "ai fini della presente Convenzione, l'espressione 'residente di uno Stato contraente' designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata all'imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga"; inoltre: "Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente... quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali... essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente".

    La Corte ha evidenziato che la CTR ha utilizzato la tie-breaker rule della Convenzione (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale) come prima ratio per determinare la residenza fiscale e che l'Amministrazione non ha censurato tale valutazione, rendendo inammissibile la parte del ricorso che non ha affrontato questa disposizione.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Riferito al termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la tempestività del ricorso alla luce della disciplina sulla sospensione dei termini.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017

    Prevede una sospensione semestrale dei termini processuali per le liti suscettibili di definizione nell'intervallo 24/04/2017–30/09/2017; la Corte ha ritenuto che tale sospensione operi automaticamente ai fini della decorrenza del termine per impugnare, risultando il ricorso tempestivo.

  • artt. 122 e 123 cod. proc. civ.

    "Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 al giudizio tributario, anche in quest’ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte".

    I documenti in lingua straniera prodotti dalle parti sono acquisibili e utilizzabili nel processo tributario; la traduzione non è obbligatoria se il giudice comprende il contenuto o non vi è contestazione, perciò l'eccezione di inutilizzabilità non è fondata in assenza di specifiche doglianze.

Massime di principio

  • La presunzione di residenza prevista dall'art. 2, comma 2-bis, TUIR nei confronti di soggetti emigrati in paesi a fiscalità privilegiata può essere superata: l'onere probatorio si inverte ma il contribuente può fornire elementi concreti che dimostrino la residenza effettiva all'estero.
  • Quando sussiste il rischio di doppia residenza, va applicata la tie-breaker rule della convenzione contro le doppie imposizioni (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale): l'amministrazione fiscale deve confrontarsi espressamente con tale disposizione, pena l'inammissibilità delle censure in sede di legittimità.
  • Le valutazioni probatorie e la valutazione degli elementi di fatto (es. rilevanza di proprietà immobiliari, utenze, legami familiari, partita IVA) sono di competenza del giudice di merito e la Cassazione non riesamina tali valutazioni se adeguatamente motivate.
  • I documenti redatti in lingua straniera sono in generale acquisibili nel processo tributario; la traduzione non è sempre necessaria: il giudice può utilizzarli se comprende il contenuto o se non sono contestati, o se è prodotta una traduzione giurata.
  • Le eccezioni procedurali relative alla tempestività dei ricorsi devono considerare sospensioni legislative (es. art. 11, comma 9 del d.l. 50/2017) che operano automaticamente per i termini ricadenti nei periodi indicati.

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