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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10714/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giove, dipendente ILVA, aveva ottenuto in precedenza da un giudizio definitivo contro la società ILVA il risarcimento per demansionamento (sentenza 4130/2010). Successivamente ha agito contro i singoli amministratori/dirigenti (Riva, Capogrosso, Greco) ritenuti solidalmente responsabili, ottenendo in primo grado e in appello una condanna al risarcimento di ulteriori somme. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Taranto contestando, in particolare, l'inefficacia del precedente giudicato nei loro confronti ai sensi dell'art. 1306 c.c. (secondo comma) e l'abusivo frazionamento del credito, nonché rilevando questioni processuali relative alla composizione del collegio (art. 158 c.p.c.) e a omessa decisione su eccezioni (artt. 112 e 345 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla composizione del collegio (art. 158 c.p.c.), alla luce della decisione della Corte Costituzionale citata. Ha invece accolto i motivi relativi all'opponibilità del giudicato e alla possibilità per i coobbligati solidali di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti di un condebitore (art. 1306 c.c.), rilevando che la sentenza tra il creditore e uno dei debitori non può fare stato nel giudizio promosso contro gli altri debitori, ma questi ultimi possono opporla per evitare una condanna superiore a quella già liquidata; ciò assorbe la censura sul frazionamento del credito. Pertanto il ricorso è stato accolto e la decisione impugnata cassata senza rinvio, non essendovi questioni di fatto da riapprezzare; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    "L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto" (Cass. 21567/2017)"

    La Corte interpreta il comma 2 come strumento che impedisce ai creditori di ottenere, in un giudizio successivo contro altri debitori solidali, una somma superiore a quella già riconosciuta al creditore in via di giudicato nei confronti di un condebitore; il giudicato non fa stato nel nuovo processo, ma è opponibile dai coobbligati per limitare la loro esposizione.

  • art. 2909 c.c.

    Citato dai ricorrenti in relazione all'efficacia del giudicato e alla possibilità di eccepire il pregresso pagamento o liquidazione, ma la cassazione si è fondata principalmente sull'art. 1306 c.c.

  • art. 158 c.p.c.

    Sollevata eccezione sulla nullità per composizione del collegio con giudice onorario; la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della decisione costituzionale menzionata, che ammette la partecipazione dei giudici onorari fino al riordino della materia.

  • artt. 112 e 345 c.p.c.

    Richiamati per censurare la mancata decisione sulla eccezione di opponibilità del giudicato; la Corte ha ritenuto fondate le censure connesse all'omessa decisione sulla opponibilità del precedente giudicato e ha deciso direttamente la questione.

  • Decisione Corte Costituzionale citata

    decisione della Corte Costituzionale n. 43661 del 2021

    Usata per giustificare la legittimità della partecipazione di giudici onorari ai collegi e come motivo per dichiarare infondata la censura sulla composizione del collegio.

  • Cass. 21567/2017 (giurisprudenza citata)

    "L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire... non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto"

    Richiama la precedente giurisprudenza di legittimità che chiarisce la portata del comma 2 dell'art. 1306: opponibilità del giudicato più favorevole e divieto di aumentare la posizione del creditore rispetto a quanto già liquidato.

Massime di principio

  • La sentenza tra il creditore e uno dei debitori solidali non impedisce di agire contro gli altri debitori, ma questi ultimi possono opporre la sentenza favorevole già pronunciata per evitare una condanna superiore a quella già liquidata.
  • Non si consente al creditore di frazionare il credito chiedendo prima a un debitore e poi, con causa distinta, maggiori somme agli altri debitori solidali: l'art. 1306(2) tutela i coobbligati limitando la loro esposizione in relazione a quanto già riconosciuto a uno dei debitori.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e non necessita di nuova istruzione, la Corte di Cassazione può accogliere il ricorso e decidere la questione senza rinvio.
  • Le censure sulla composizione del collegio per la presenza di giudici onorari devono essere valutate alla luce della giurisprudenza costituzionale e del vigente regime transitorio/di riordino: non sempre comportano nullità delle decisioni.
  • In cause con più debitori solidali è fondamentale valutare il principio della solidarietà congiuntamente agli effetti del giudicato: la parte convenuta deve tempestivamente eccepire l'opponibilità del giudicato favorevole al condebitore per trarne vantaggio.
  • Dal punto di vista pratico, il creditore che ha già ottenuto una liquidazione da un debitore solidale dovrà considerare il rischio di veder ridotta la sua pretesa nelle azioni successive contro gli altri coobbligati, che potranno far valere il giudicato favorevole.

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