Cassazione Civile, Sentenza n. 10814/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alfa Acciai ha impugnato un avviso di accertamento catastale (nuovo classamento e rendita) notificato il 2 gennaio 2015, deducendo: mancata o insufficiente motivazione; accertamento di beni diversi e in maggiore quantità rispetto al reale; duplicazione di un cespite (FOAC000189000); erronea inclusione/valutazione di impianti come componenti fisse; mancata identificazione e valorizzazione dell'eccedenza di lotto (circa mq 140.741); incoerenze nei criteri usati per la determinazione della rendita (mercato vs costo) e nella procedura di calcolo dei coefficienti di deprezzamento. In primo grado il ricorso fu accolto (con riconoscimento della duplicazione), in appello l'Agenzia ottenne l'accoglimento del proprio gravame e la conferma dell'avviso; Alfa ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati. Ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'illegittima pronuncia del giudice d'appello su un capo non impugnato e sul quale l'Agenzia aveva riconosciuto l'errore e prestato acquiescenza (duplicazione del cespite), con violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. Inoltre la Corte ha ritenuto fondate, con assorbimento delle altre doglianze, le censure relative alla carenza di motivazione della sentenza di appello circa la valorizzazione dell'area parcheggio e cortilizia, l'identificazione e quantificazione dell'eccedenza di lotto, i criteri di determinazione della rendita catastale, il calcolo dei coefficienti di deprezzamento, la quantificazione delle componenti impiantistiche e il numero degli impianti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
combinato disposto del primo comma, nn. 3, 4 e 5
Fondamento dei motivi di cassazione: nullità per violazione di norme di procedimento (n.4), violazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto sussistenti tali profili.
Richiamato per stigmatizzare la pronuncia del giudice d'appello su un capo non impugnato e su fatto su cui l'Amministrazione aveva prestato acquiescenza; la Corte ha ritenuto la pronuncia illegittima.
Usato in combinato con l'art.112 per affermare che l'appello non poteva travolgere una parte della pronuncia di primo grado sulla quale l'Amministrazione si era implicitamente o espressamente assestata.
Rilevato nella critica al procedimento di appello e alla correttezza della statuizione che ha inciso su profili non controversi o già definiti.
art. 111 Cost. e art. 132 cod.proc.civ.
Richiamati in relazione al diritto ad una sentenza motivata: la Corte ha ritenuto che la motivazione data dalla Commissione regionale era apparente e non chiariva i presupposti di fatto e i criteri di valutazione adottati.
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Invocato per il principio di adeguata motivazione degli atti tributari; la carenza di motivazione sui criteri di determinazione della rendita è stata ritenuta rilevante.
Norme e pronunce richiamate dalla ricorrente in ordine al trattamento delle componenti impiantistiche e ai criteri di valutazione catastale; la Corte ha preso atto delle questioni sollevate e le ha ritenute connesse alla carenza motivazionale che ha portato alla cassazione e al rinvio.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione tributaria riconosce in giudizio un errore (acquiescenza) su di un punto determinante, il giudice d'appello non può pronunciarsi in contrasto su quel medesimo capo: il rispetto dell'acquiescenza e dei limiti dell'impugnazione è obbligatorio.
- In materia di avvisi di accertamento originati da DOCFA, la motivazione dell'atto o della sentenza può essere minima solo se gli elementi di fatto proposti dal contribuente non sono disattesi. Se invece vi è una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve descrivere specificamente le differenze riscontrate e i criteri valutativi adottati (mercato vs costo).
- La mancata individuazione e quantificazione precisa di elementi fisici decisivi (es. eccedenza di lotto, superficie) o dei criteri di valorizzazione (coefficiente di deprezzamento, valutazione delle componenti impiantistiche) determina carenza di motivazione idonea a giustificare l'accertamento e può portare alla cassazione e al rinvio.
- In cassazione è essenziale distinguere e articolare i profili di doglianza: motivi che denunciano violazione di legge e motivi che denunciano omesso esame di fatti decisivi possono essere esaminati congiuntamente se risultano chiaramente espressi e scindibili.
- Quando la decisione di merito ribalta i fatti accertati in primo grado (p.es. numero o consistenza dei beni), il giudice d'appello deve fornire motivazione puntuale che consenta al contribuente di comprendere e contestare i riscontri tecnici adottati; l'assenza di ciò espone la decisione a cassazione.
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