Cassazione Civile, Sentenza n. 10715/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuseppe Palma, ex dipendente Ilva, accusò i dirigenti (Emilio Riva e Luigi Capogrosso) di averlo costretto a demansionamento; in sede penale i dirigenti furono condannati e venne riconosciuta una provvisionale a favore di Palma. Palma promosse poi azione civile per il risarcimento del danno patrimoniale e morale. I convenuti eccepirono che parte del risarcimento era già stata richiesta e in parte liquidata in un precedente giudizio (sentenza n. 8156/2004 del Tribunale del lavoro). In appello i giudici hanno rigettato le impugnazioni (sia l'appello principale di Palma per mancato riconoscimento del danno patrimoniale, sia gli appelli incidentali dei convenuti), confermando il nesso di causalità per il danno morale. Durante il procedimento d'appello Fabio Arturo Riva accettò l'eredità del padre e propose appello incidentale. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione art. 299 c.p.c. relativamente all'interruzione del processo e tempestività dell'appello incidentale dell'erede; 2) violazione art. 2909 c.c. (con richiamo all'art. 1306 c.c.) circa il presunto frazionamento del credito e opponibilità del giudicato; 3) censura sulla liquidazione del danno morale; 4) vizio di costituzione del collegio per partecipazione di giudice onorario (violazione art. 158 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (art. 299 c.p.c.) e il secondo motivo (richiami a artt. 2909 c.c. e 1306 c.c.), rigettato il quarto motivo (art. 158 c.p.c.) e dichiarato assorbito il terzo motivo. In particolare, la Corte ha stabilito che l'evento interruttivo verificatosi dopo la notifica dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione determina l'automatica interruzione del processo anche in sede di appello; e che, in tema di obbligazioni solidali, la sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori non vincola i rimanenti debitori ma questi possono opporla per impedire che a loro carico venga resa una condanna superiore a quella già liquidata nei confronti del condebitori (richiamo all'art. 1306, comma 2 c.c. e giurisprudenza consolidata). Per tale motivo la decisione impugnata è stata cassata senza rinvio, perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
Contestata per vizio di costituzione del collegio per la partecipazione di un giudice onorario; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della decisione della Corte Costituzionale sul punto, ammettendo la partecipazione e la funzione di estensore fino al riordino della materia.
art. 299 c.p.c.
Applicabile anche nel giudizio di appello: se l'evento interruttivo si verifica dopo la notifica dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione, determina l'automatica interruzione del processo a prescindere dalla conoscenza dell'evento da parte dell'altra parte o del giudice.
art. 2909 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di frazionamento del credito; la Corte, pur rilevando la censura, l'ha ritenuta assorbita alla luce delle regole sulla opponibilità del giudicato fra debitori solidali (art. 1306 c.c.).
art. 1306 c.c.
"L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto" (Cass.21567/2017).
La sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori solidali non vincola gli altri debitori, ma questi possono opporla per evitare che a loro carico venga riconosciuta una somma maggiore di quella già liquidata nei confronti del condebitore; ciò impedisce il frazionamento illegittimo del credito.
Decisione Corte Costituzionale n. 43661 del 2021
Secondo la Corte Costituzionale, fino al riordino della materia i giudici onorari possono far parte dei collegi e possono essere estensori del provvedimento; ciò ha reso infondato il motivo relativo al vizio di costituzione del giudice.
Giurisprudenza di Cassazione citata
"Cass. 8835/2023; Cass. 10273/2014; Cass.21567/2017"
Giurisprudenza utilizzata per confermare i principi sull'automatica interruzione del processo (art. 299 c.p.c.) e sul regime del giudicato tra debitori solidali (art. 1306 c.c.).
Massime di principio
- La partecipazione di giudici onorari ai collegi, ivi compresa la funzione di estensore, è ammessa fino a diverso riordino normativo: eccezione straordinaria non invalida automaticamente le decisioni.
- L'art. 299 c.p.c. si applica anche in sede di appello: se un evento interruttivo si verifica dopo la notifica dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per costituirsi, il processo si interrompe automaticamente, rendendo tempestivi atti processuali che altrimenti apparirebbero tardivi.
- In materia di obbligazioni solidali la sentenza resa tra il creditore e uno dei debitori non vincola gli altri debitori (non produce effetto costitutivo nei loro confronti), ma gli altri debitori possono opporla per evitare che venga loro attribuito un importo complessivo superiore a quanto già liquidato al creditore nei confronti del condebitore (art. 1306 c.c.).
- Quando esiste una precedente pronuncia che ha già liquidato una somma a favore del creditore nei confronti di un coobbligato, il giudice civile chiamato a decidere nei confronti degli altri obbligati deve valutare e detrarre quanto già riconosciuto, impedendo un doppio risarcimento oltre l'ammontare complessivo dovuto.
- Se in un giudizio d'appello sopravviene un evento rilevante (es. accettazione di eredità e subentro), è fondamentale verificare la tempistica rispetto ai termini di costituzione per determinare se l'atto incidentale è tempestivo per effetto dell'interruzione processuale.
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