Cassazione Civile, Sentenza n. 10998/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla classificazione doganale di elementi di fissaggio importati (periodo nov 2010 - mag 2013) in relazione al regolamento CE n. 91/2009 istitutivo di dazio antidumping: i funzionari doganali riclassificarono merce classificata dall'importatore al capitolo 7318 in codice TARIC 73181551 98, rendendo applicabile il dazio; Schenker, quale rappresentante indiretto di LD Fasteners, impugnò gli atti. In primo grado la CTP accolse il ricorso sulla base di perizia tecnica di parte che attestava l'irreversibilità del fissaggio; la CTR accolse l'appello dell'Agenzia ritenendo prevalente la documentazione dell'esportatore e le ITV favorevoli alla Dogana; la Cassazione ha impugnato la decisione della CTR per errata applicazione della disciplina di classificazione, ritenendo che il giudice di merito non abbia adeguatamente valutato le caratteristiche tecniche oggettive dei prodotti e la perizia di parte, omettendo di procedere a una effettiva riclassificazione conforme alla nomenclatura combinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della CTR (Lombardia) e ha rinviato la causa al giudice di merito per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia dato eccessivo peso alle indicazioni fattuali dell'esportatore e non abbia svolto la necessaria valutazione delle caratteristiche e della destinazione essenziale dei prodotti alla luce della nomenclatura combinata e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il primo motivo di ricorso è stato respinto. Disposto il rinvio per nuovo esame e la regolazione delle spese tra le parti, comprese quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 91/2009
menzionato come regolamento istitutivo del dazio antidumping per alcuni elementi di fissaggio
Il regime antidumping previsto dal regolamento è stato applicato per il periodo contestato; pur essendo poi abrogato, la Corte ha richiamato che l'abrogazione non ha effetto retroattivo per le importazioni anteriori all'entrata in vigore dell'atto abrogativo
Regolamento (UE) n. 278/2016
art. 2 citato in motivazione relativamente all'abrogazione del regolamento 91/2009
Stabilisce la data di efficacia dell'abrogazione e la non retroattività rispetto ai dazi riscossi prima dell'entrata in vigore
Nomenclatura Combinata (NC) e note esplicative
La classificazione tariffaria deve basarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e, se pertinente, sulla destinazione essenziale valutata in funzione di tali caratteristiche; le note esplicative forniscono elementi interpretativi rilevanti
Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)
Una ITV non è vincolante per i terzi ma costituisce elemento di prova rilevante; il giudice deve valutarne il contenuto e le vicende autonome
D.Lgs. n. 546/1992 art. 36 comma 2 n. 4
Norma processuale richiamata nel primo motivo su profili di motivazione e difetto di istruttoria; la Corte ha però ritenuto il motivo infondato
Codice di procedura civile - art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 3 e 4 richiamati
Articola i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e per motivazione apparente o contraddittoria; utilizzato per inquadrare i motivi di impugnazione
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. Invamed C-198/15, Gardinia C-670/19, Turbon C-276/00 e altre)
Richiamata per il principio secondo cui la classificazione tariffaria si basa sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene e, se pertinente e inerente, sulla sua destinazione essenziale; la Corte di cassazione ha fatto espresso riferimento a tali pronunce per censurare la CTR
Massime di principio
- La classificazione doganale deve fondarsi principalmente sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive del prodotto così come emerge dalla Nomenclatura Combinata e dalle note esplicative; la destinazione può essere criterio solo se inerente al prodotto e valutata rispetto alle sue caratteristiche.
- Le indicazioni in fattura e la documentazione fornita dall'esportatore sono elementi rilevanti ma non vincolanti: non esonerano il giudice e l'Amministrazione dall'esaminare le caratteristiche tecniche effettive e le prove tecniche disponibili.
- Le perizie di parte (accertamenti tecnici) devono essere effettivamente valutate dal giudice di merito; il loro contenuto non può essere semplicemente scartato senza una motivazione specifica e adeguata.
- Una ITV costituisce elemento probatorio significativo ma non è automaticamente decisiva per terzi; occorre valutare tutte le ITV e il contesto probatorio.
- L'abrogazione di una misura antidumping non ha di norma effetto retroattivo salvo diversa previsione normativa; pertanto i dazi riscossi prima dell'abrogazione possono rimanere validi.
- Se il giudice di merito omette di compiere una riclassificazione effettiva alla luce della NC o non valuta compiutamente le prove tecniche, la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame.
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