Cassazione Civile, Ordinanza n. 16445/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di euro 93.504,23, fondata su pregresse cartelle di pagamento relative a IRPEF e IVA per gli anni 2012, 2013 e 2014. Il contribuente aveva impugnato sia la comunicazione preventiva sia le cartelle presupposte, ma il ricorso era stato rigettato in primo grado e in appello. In cassazione ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come generico il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta dall'agente della riscossione a prova della notifica delle cartelle. In particolare, il ricorrente affermava di aver contestato l'inesistenza degli originali delle ricevute di consegna PEC, prodotte in copia analogica di file PDF, senza attestazione di conformità al file informatico originario in formato .eml.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui il disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche o analogiche richiede una contestazione chiara, specifica e inequivoca, con indicazione del documento contestato e degli elementi di difformità rispetto all'originale; non sono sufficienti contestazioni generiche o omnicomprensive. Ha poi osservato che, nel caso concreto, il contribuente non aveva allegato specifici errori, difformità o incongruenze dei documenti prodotti, limitandosi a una contestazione generica dell'esistenza del documento informatico e della conformità della copia analogica. Richiamato anche l'art. 23-bis del d.lgs. n. 82/2005, la Corte ha confermato che la contestazione non era idonea a scalfire il valore probatorio delle copie. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. È stato escluso l'uso delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. perché la proposta di definizione anticipata era stata confermata con motivazione parzialmente diversa.
Norme richiamate
Il disconoscimento della riproduzione fotografica o meccanica richiede una contestazione specifica e non generica, idonea a evidenziare la difformità tra copia e originale.
Il disconoscimento della copia privata di un documento richiede una dichiarazione chiara e univoca che indichi in cosa la copia difformi dall'originale.
art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
La norma è richiamata dal ricorrente in tema di copie e documenti informatici, ma la Corte valuta la questione principalmente alla luce della disciplina sulle copie informatiche e analogiche.
art. 23-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratti se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.
Per contestare l'efficacia probatoria della copia analogica di un documento informatico occorre un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, fondato su elementi che evidenzino la non corrispondenza alla realtà riprodotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge nella valutazione del disconoscimento della prova documentale.
Richiamato nel procedimento di definizione anticipata del ricorso.
Richiamato per l'istanza di trattazione del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
La Corte esclude la condanna equitativa e quella in favore della Cassa delle ammende perché la proposta di definizione anticipata è stata confermata con motivazione parzialmente diversa.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale, anche quando riguardi copie analogiche di documenti informatici, deve essere specifico, circostanziato ed esplicito: non basta una contestazione generica dell'assenza dell'originale o della sua mancata produzione.
- Per scalfire il valore probatorio di una copia occorre indicare il documento contestato e gli elementi concreti di difformità rispetto all'originale; in mancanza, la copia conserva efficacia probatoria.
- Nel caso dei documenti informatici, la contestazione della copia analogica deve investire in modo chiaro la non corrispondenza tra il supporto prodotto e il contenuto del documento originario, non essendo sufficiente una mera obiezione formale sulla mancanza della dichiarazione di conformità.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per l'impugnazione.
- rami
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