Cassazione Penale, Sentenza n. 8156/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Shehu impugnava l'ordinanza del 17/01/2022 del Tribunale di Milano chiedendo il computo (scomputo) in Italia della pena effettivamente scontata in Albania ai sensi dell'art.138 c.p. (fungibilità della pena). Contestava che il Tribunale avesse detratto solo la quantificazione della pena riferita ai singoli reati come ricalcolata in Italia (anni 2, mesi 3, giorni 15 per i cinque episodi corrispondenti) invece dell'intero periodo effettivamente scontato in Albania (anni 4, mesi 5/6, giorni 23, con eventuale aggiunta della liberazione condizionale). Sollevava inoltre questioni di legittimità costituzionale su norme processuali (art.669 c.p.p. e art.34 c.p.p.) in relazione alla gestione delle sentenze irrevocabili tra ordinamenti diversi e alla composizione del giudice del rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui la detenzione subita all'estero può essere computata solo in relazione al fatto specifico per cui si è proceduto anche in Italia e, se la condanna italiana riguarda più reati in continuazione, la pena estera può essere presa in considerazione soltanto per il corrispondente reato/reati e non traslata su altri reati. Nel caso concreto i cinque episodi sovrapponibili sono stati valutati con la pena complessiva rideterminata in Italia (anni 2, mesi 3, giorni 15) e la Corte ha ritenuto corretto detrarre quella quantità, non l'intero periodo scontato all'estero. La questione costituzionale relativa all'art.34 c.p.p. è stata dichiarata non rilevante per il giudizio e quindi non esaminata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e sono state condannate le spese.
Norme richiamate
La pena detentiva scontata all'estero è computabile in Italia solo se relativa al medesimo fatto-reato per cui si è proceduto in Italia; se più reati sono stati giudicati in continuazione in Italia, la pena estera può essere presa in considerazione soltanto per il reato corrispondente e non per gli altri, e non può eccedere la quantificazione della pena applicata in Italia per quei singoli reati.
art. 669, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione sul ne bis in idem interna: la Corte non ha ritenuto sussistenti profili di incostituzionalità tali da imporre la revoca della sentenza più grave quando le pronunce irrevocabili provengano da ordinamenti diversi, non ravvisando nella disciplina interna il vizio lamentato.
artt. 657 e 666, comma 5, cod. proc. pen.
Riferiti in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione e alla possibilità di provvedere sulla determinazione della pena residua; la giurisprudenza ammette l'intervento sostitutivo del giudice dell'esecuzione quando vi siano specifiche ragioni di economia processuale e quando il giudice sia già investito di un incidente concomitante.
La questione costituzionale relativa all'obbligo che il giudice del rinvio sia diverso da quello che aveva emesso il primo provvedimento è stata dichiarata non rilevante nel caso concreto, poiché la prima ordinanza non aveva affrontato la materia dell'art.138 c.p. e quindi il giudice ha deciso solo dopo l'annullamento con rinvio.
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: i capi di imputazione riguardavano il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, con più reati fine in continuazione per i quali è stata determinata la pena.
Corte Costituzionale, sentenza n.40/2019
La pronuncia della Consulta ha inciso sulla determinazione delle pene in continuazione; in sede esecutiva le pene sono state rideterminate conformemente a tale pronuncia e ciò è stato preso a riferimento per il calcolo della pena da detrarre.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.50376/2019; Sez.1, n.6734/2014; Sez.1, n.26343/2001, Oggioni)
Cassazione consolidata che stabilisce: la detenzione estera è computabile solo per il fatto corrispondente; in casi di incidenti di esecuzione concomitanti il giudice dell'esecuzione può intervenire sostitutivamente per ragioni di economia processuale.
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (art.54) e protocollo del trattato di Amsterdam
Richiamati dal ricorrente per sostenere estensioni del principio ne bis in idem tra Stati, ma la Corte non ha ritenuto la richiamata materia idonea a fondare l'accoglimento della questione di incostituzionalità invocata.
Massime di principio
- La detenzione scontata all'estero può essere computata in Italia soltanto se riguarda esattamente lo stesso fatto-reato per cui si è condannati in Italia; non può essere trasferita o applicata pro rata ad altri reati distinti anche se riconducibili allo stesso disegno criminoso.
- Se in Italia più reati sono puniti in continuazione, la pena estera relativa a un episodio sovrapponibile può essere detratta solo nella misura corrispondente alla pena italiana inflitta per quel singolo episodio e non oltre.
- La richiesta di scomputo va in linea di principio proposta al Pubblico Ministero dell'esecuzione, ma il giudice dell'esecuzione può intervenire direttamente quando è già investito di questioni esecutive concomitanti e sussistono ragioni di economia processuale.
- Le questioni di legittimità costituzionale non vengono esaminate se non rilevanti ai fini del giudizio concreto; un approfondimento costituzionale richiede che la questione incida realmente sulla decisione.
- Nella determinazione del computo va valutato il tempo effettivamente scontato (incluso eventualmente il periodo di liberazione condizionale se giuridicamente rilevante), ma la detrazione non può eccedere la pena applicata in Italia per i relativi capi corrispondenti.
- Quando gli ordinamenti stranieri adottano istituti diversi (es. assenza di 'continuazione'), il giudice italiano deve individuare la sovrapponibilità dei fatti e applicare l'art.138 c.p. limitando la detrazione ai reati effettivamente coincidenti.
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