Cassazione Civile, Ordinanza n. 19217/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurati)
La controversia
Tre imprese agricole avevano chiesto alla compagnia assicuratrice il pagamento di indennizzi per danni da eventi atmosferici occorsi nel 2012, deducendo l’esistenza di polizze contro grandine e siccità concluse tramite un intermediario/agente con rappresentanza. La compagnia negava la conclusione dei contratti e il pagamento dei premi; chiamava in causa l’intermediaria per manleva. Il Tribunale accoglieva integralmente le domande, la Corte d’appello confermava, e la compagnia ricorreva per cassazione con quattordici motivi, contestando in sintesi: la validità e completezza delle proposte contrattuali; il travisamento della prova documentale; il procedimento di formazione del contratto e l’inapplicabilità dell’art. 1327 c.c.; la rilevanza dei certificati di polizza e del loro rilascio successivo al sinistro; la prova della notifica delle proposte; l’asserita nullità per polizze postume al sinistro; l’inefficacia del pagamento del premio dopo il sinistro; la pretesa mancanza di prova della deroga all’art. 1901 c.c.; la conoscenza delle clausole da parte degli assicurati; la violazione delle norme sulle prove e sull’appello; e la supposta mancanza di motivazione. Le controparti resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato su domande subordinate ex art. 2041 c.c. e restitutorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della compagnia assicuratrice, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondate le censure, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato delle imprese agricole. Ha confermato la ricostruzione del merito secondo cui la documentazione prodotta dalla compagnia e dall’intermediario costituiva prova scritta sufficiente della conclusione dei contratti e della decorrenza della garanzia, senza necessità di prova testimoniale; ha inoltre ritenuto legittimo un accordo derogatorio, più favorevole agli assicurati, in tema di pagamento del premio. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per contestare la validità delle proposte e la disciplina del perfezionamento contrattuale; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché la conclusione del contratto risultava da prova documentale.
evocato dalla ricorrente sulla struttura del contratto; la Corte ha valorizzato gli elementi documentali idonei a provare l’accordo.
richiamato per il momento perfezionativo del contratto; la Corte ha ritenuto che, per la fattispecie accertata, rilevasse il procedimento di formazione desunto dai documenti e dalle istruzioni contrattuali.
ritenuto applicabile dalla Corte di merito; la Cassazione ha considerato non censurabile in sede di legittimità l’accertamento fattuale sul perfezionamento del contratto secondo quel meccanismo.
richiamato per dedotta indeterminatezza delle proposte; la Corte ha escluso il vizio sulla base della documentazione completa.
invocato per sostenere la nullità dei contratti/proposte; la Corte ha respinto la censura.
richiamato per asserito travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate perché rivolte a una diversa lettura del merito.
richiamato per travisamento della prova; la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse attribuito alla documentazione mero valore indiziario.
evocato per il divieto di doppia presunzione; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché non coglieva il ragionamento probatorio del merito.
richiamato dalla ricorrente per contestare la prova presuntiva; la Corte ha chiarito che la decisione di merito si fondava su prova documentale, non su presunzioni.
richiamato sul contratto di assicurazione; la Corte ha ribadito che la prova del contratto può essere data anche con documenti diversi dalla polizza, purché ne consentano la ricostruzione.
norma centrale: il certificato di polizza ha funzione probatoria e non costitutiva; la prova del contratto può risultare da documenti diversi dalla polizza, mentre è preclusa la sostituzione/integrazione orale fuori dai casi di legge.
invocato per sostenere la nullità di certificati successivi al sinistro; la Corte ha escluso che la consegna postuma del certificato implichi nullità del contratto.
richiamato nel contestare il momento di conclusione e durata della copertura; la Corte non ha ravvisato violazioni.
richiamato sulla sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio; la Corte ha ritenuto provato un accordo derogatorio più favorevole all’assicurato e quindi ammissibile ai sensi dell’art. 1932 c.c.
utilizzato per affermare che le norme inderogabili in materia assicurativa possono essere derogate in senso più favorevole all’assicurato; dunque è valida la deroga all’art. 1901 c.c. che consente il pagamento successivo.
richiamato per contestare l’operato dell’agente; la Corte ha ritenuto che la documentazione acquisita comprovasse anche la ratifica dell’operato dell’intermediaria.
richiamato per l’inammissibilità di nuove questioni in appello; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della contestazione tardiva.
menzionato nel ricorso incidentale condizionato delle controparti; le relative domande sono state dichiarate assorbite.
richiamato per la richiesta di condanna per lite temeraria; la Corte l’ha esclusa, ritenendo non ravvisabile abuso dello strumento processuale.
richiamato per il rito in camera di consiglio e il deposito della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione la prova della conclusione del rapporto e della decorrenza della garanzia può essere fornita anche mediante documenti diversi dalla polizza, purché da essi siano ricavabili in modo diretto gli elementi essenziali del rapporto; la prova testimoniale non può sostituire o integrare la prova scritta fuori dai casi consentiti dalla legge.
- Il certificato di assicurazione ha funzione meramente probatoria e non costitutiva: la sua consegna successiva al sinistro non comporta, di per sé, nullità del contratto né prova della sua successiva conclusione.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su un compendio documentale idoneo a dimostrare direttamente la stipula e la decorrenza della copertura, le censure di travisamento della prova o di erroneo uso delle presunzioni non sono ammissibili se mirano soltanto a una diversa lettura del materiale istruttorio.
- In materia assicurativa è ammissibile una deroga convenzionale alla disciplina del pagamento del premio più favorevole all’assicurato, essendo tale deroga consentita dalle norme inderogabili del settore nei limiti in cui non sia peggiorativa per il contraente debole.
- La contestazione in appello di una questione non dedotta nel precedente grado è inammissibile quando non si tratti di eccezione rilevabile d’ufficio; in cassazione non può essere introdotta come se fosse una questione nuova di merito.
- Quando la documentazione acquisita dimostra che l’intermediario ha operato secondo istruzioni dell’assicuratore e che quest’ultimo ha accettato il premio o comunque tratto vantaggio dall’operazione, può ritenersi integrata anche la ratifica dell’operato dell’agente.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una lettura fattuale alternativa a quella del giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e con il contenuto della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
- La richiesta di condanna per lite temeraria non può essere accolta se, al momento della proposizione del ricorso, non risulti ancora consolidato un orientamento di legittimità contrario alla tesi della parte soccombente.
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