Cassazione Civile, Sentenza n. 26431/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di pagamento del compenso professionale per attività difensive svolte dinanzi al TAR Sicilia e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, quantificato in € 37.355,32 (oltre accessori). Questioni processuali relative all'applicabilità dell'art. 14 D.lgs. 150/2011 (rito speciale per liquidazione onorari), alla competenza in composizione monocratica o collegiale e all'obbligo di esperire la negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 per controversie di valore non superiore a € 50.000. Il ricorrente ha inoltre dedotto vizi di motivazione, dedotto l'esenzione dall'obbligo di negoziazione per essere avvocato che si difende da sé e contestato la determinazione del valore della causa, oltre a dedurre questioni relative a interessi di mora, qualificazione del servizio come pubblico e regolamento spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 14 del D.lgs. 150/2011 si applica esclusivamente alle controversie civilistiche richiamate dall'art. 28 L. n. 794/1942 e non ai giudizi amministrativi; pertanto la domanda doveva essere trattata con il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. in composizione monocratica. Ha altresì ritenuto che il valore della controversia si determina sul capitale richiesto e non sugli interessi successivamente computati (perciò il credito era sotto la soglia di € 50.000). La negoziazione assistita, essendo condizione di procedibilità per crediti inferiori a € 50.000, doveva essere esperita anche se l'avvocato si difendeva personalmente (art. 86 c.p.c. non esclude l'obbligo). Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per comunicare l'invito alla negoziazione è di natura ordinatoria, ma il mancato esperimento senza tempestiva richiesta di proroga ha comportato la dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale. Ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento di € 5.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi € 200,00 e accessori di legge; annotata la possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
Norme richiamate
Norma di competenza applicabile esclusivamente alle controversie civilistiche richiamate dall'art. 28 della L. 794/1942 per la liquidazione degli onorari; non estendibile ai giudizi amministrativi o penali.
D.L. 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 162/2014), art. 3
chi intende esercitare in giudizio ... chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro
La negoziazione assistita è condizione di procedibilità per le domande di pagamento fino a € 50.000; le esclusioni previste (comma 3 e comma 7) sono interpretate restrittivamente e non comprendono l'ipotesi in cui un avvocato si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 702-bis
Il procedimento sommario di cognizione trova applicazione per la liquidazione di crediti relativi ad attività giudiziali svolte in sede amministrativa e determina la competenza monocratica del Tribunale.
L. 13/6/1942 n. 794, artt. 28-29
La disciplina richiamata dall'art. 14 D.lgs. 150/2011 trae origine dall'art. 28 (ora abrogato) che storicamente riguardava esclusivamente le prestazioni giudiziali civili; questo vincola l'ambito applicativo alla materia civile.
Codice di procedura civile, artt. 82 e 86
Art. 82 (capacità di stare in giudizio personalmente) e art. 86 (avvocato che si difende personalmente). La Corte ha distinto: l'esenzione prevista dall'art. 82, comma 1, è rilevante per l'art. 3 comma 7 D.L. 132/2014, mentre l'art. 86 non comporta automaticamente l'esenzione dall'obbligo di negoziazione assistita.
Codice di procedura civile, art. 161
Richiamato dal ricorrente per questioni processuali; la Corte lo ha ritenuto non violato rispetto all'applicazione della disciplina consolidata.
Codice di procedura civile, art. 112
Invocato in relazione all'atto motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e conforme alla giurisprudenza.
Codice di procedura civile, art. 91
Riferito al regolamento delle spese di lite; la Corte ha disposto che le spese seguono la soccombenza e le ha liquidate in dispositivo.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Predisposto l'obbligo di verificare e annotare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 96/2008
La Corte Costituzionale aveva già ritenuto non fondata la questione di costituzionalità relativa all'esclusione dell'applicabilità del rito speciale (art. 29 L. 794/1942) ai giudizi amministrativi, giustificando la scelta per ragioni di omogeneità di giurisdizione.
Massime di principio
- L'art. 14 D.lgs. 150/2011 (rito speciale per liquidazione onorari) si applica solo alle controversie civilistiche richiamate dalla L. 794/1942 e non ai giudizi amministrativi o penali.
- Per determinare il valore della controversia ai fini dell'operatività della negoziazione assistita si considera il capitale richiesto nella domanda e non gli interessi o accessori successivamente computati.
- La negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 è condizione di procedibilità per le domande di pagamento fino a € 50.000 anche se la parte ricorrente è un avvocato che si difende personalmente (art. 86 c.p.c.), salvo le esenzioni espressamente previste dalla norma.
- Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per comunicare l'invito alla negoziazione assistita è di natura ordinatoria; tuttavia la mancata esperibilità del tentativo senza richiesta tempestiva di proroga può determinare l'improcedibilità della domanda.
- Per evitare l'improcedibilità in casi analoghi è necessario: a) valutare il valore della domanda in termini di capitale al momento dell'introduzione della causa; b) avviare la negoziazione assistita prima dell'udienza di rinvio o chiedere tempestivamente proroga; c) non ritenere automaticamente esentate le parti che si difendono personalmente dall'obbligo di negoziazione.
- In caso di controversie su compensi per interventi in sede amministrativa, procedere mediante gli ordinari strumenti processuali (art. 702-bis c.p.c. o giudizio ordinario) e non per il rito speciale di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011.
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