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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26439/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'assoggettamento ad accisa dei cosiddetti "gas siderurgici" (AFO, COKE, LDG) prodotti nello stabilimento siderurgico di Taranto e utilizzati per la produzione di energia elettrica e vapore negli anni 2012-2015. L'ADM ha classificato tali gas sotto il codice NC 2705 e li ha assoggettati ad accisa (con applicazione per equivalenza alle aliquote del gas naturale per motivi di politica ambientale), riconoscendo esenzione solo per la parte impiegata direttamente nei processi metallurgici. La contribuente ha contestato: (i) la classificazione nel codice 2705 per difformità chimico-fisiche; (ii) la necessità di determinare la base imponibile non sul volume ma sul contenuto energetico (conversione in volume equivalente di gas naturale, con ricalcolo al 52%); (iii) l'applicabilità di esenzioni o aliquote agevolate (accisa con aliquota zero per miscele idrocarburiche residue, qualifica di autoproduttore, esclusione ai sensi dell'art. 22 TUA, riduzione per utilizzatori industriali), nonché carenze motivazionali della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso. Ha rigettato, come infondati, diversi motivi di cassazione (tra cui quelli relativi alla non inclusione nel codice 2705 e alla rilevanza del potere calorifero per la determinazione della base imponibile), confermando i seguenti principi: a) la classificazione doganale si determina con riferimento alla Nomenclatura Combinata e alla destinazione/uso del prodotto; b) l'art. 21 TUA e la disciplina derivante dalla Direttiva 2003/96/CE consentono agli Stati di tassare, per motivi di politica ambientale, prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità; c) le aliquote in materia di accise, fissate ex lege in misura unitaria per unità di prodotto, prescindono dal potere calorifero e quindi la base imponibile non può essere rimodulata in base al contenuto energetico se la norma non lo prevede. Tuttavia, la Corte ha ritenuto manifestamente carente e meramente apparente la motivazione della sentenza d'appello in relazione a specifiche doglianze secondarie sollevate dalla contribuente (in particolare quelle concernenti: l'applicabilità dell'accisa con aliquota zero al gas Coke ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del d.l. n. 323/1996; il riconoscimento della qualifica di autoproduttore; la possibile esclusione ai sensi dell'art. 22 TUA per consumi interni e la riduzione prevista dall'art. 25, comma 5, l. 388/2000 per utilizzatori industriali), tanto da rendere necessaria l'annullamento parziale della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte territoriale per rideterminare e motivare tali questioni. La Corte di Cassazione ha fornito al giudice del rinvio linee guida interpretative sul rapporto tra normativa UE e nazionale e sui criteri di classificazione e imposizione.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 21, commi 1, 9 e 13

    Elenca i prodotti energetici soggetti ad accisa; comma 9 consente la tassazione per motivi di politica ambientale dei prodotti usati per produrre elettricità; le aliquote previste sono fissate per unità di prodotto e, se così stabilite, prescindono dal potere calorifero

  • D.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 22

    Prevede l'esclusione da accisa per il consumo interno nello stabilimento che produce prodotti energetici, ma l'eccezione è di interpretazione restrittiva e rileva solo se il consumo è finalizzato alla produzione di altri prodotti energetici soggetti al regime armonizzato

  • D.lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 52, comma 3, lett. b)

    Prevede esenzioni per energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili in specifiche condizioni (interpretazione restrittiva e legata ai requisiti testuali)

  • Direttiva 2003/96/CE, artt. 2, 4 e 14 (e relative premesse)

    Fissa il quadro armonizzato europeo per la tassazione dei prodotti energetici ed elettricità; le esenzioni elencate sono tassative e vanno interpretate restrittivamente; però l'art. 14 consente agli Stati di tassare per motivi ambientali prodotti utilizzati per la produzione di elettricità

  • D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (recepimento Direttiva 2003/96/CE)

    Ha modificato il TUA introducendo il comma 9 dell'art. 21, consentendo la tassazione nazionale per motivi ambientali dei prodotti usati per produrre elettricità

  • Regolamento (CEE) n. 2658/1987 (Nomenclatura Combinata) e Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura

    Fornisce il sistema di classificazione tariffaria (NC/SA) e le regole gerarchiche di interpretazione (titoli indicativi, testo delle voci, regole 1-3); la classificazione si basa sul testo e, se necessario, sulla destinazione/uso

  • Regolamento (CE) n. 2031/2001

    Modifiche tecniche alla TARIC/NC richiamate come riferimento per la codifica doganale

  • D.l. n. 323/1996, art. 11, comma 3-bis (conv. in L. n. 425/1996)

    Prevede che le miscele idrocarburiche gassose residue da processi industriali, utilizzate come combustibili, assolvono l'accisa con aliquota zero; la Corte ha escluso l'applicabilità automatica al gas Coke qualificato come prodotto energetico usato per produrre elettricità ai sensi dell'art.21

  • L. n. 197/2022, art. 1, comma 199

    Sospensione straordinaria dei termini di impugnazione per undici mesi per alcune pronunce giurisdizionali; rilevante per la tempestività del ricorso

  • D.lgs. n. 546/1992 (procedura tributaria), art. 8

    Richiamato in tema di esclusione delle sanzioni e di poteri del giudice tributario; menzionato rispetto alla decisione di primo grado che aveva escluso sanzioni

Massime di principio

  • La classificazione ai fini doganali e fiscali si determina primariamente con riferimento alla Nomenclatura Combinata (NC) e all'uso/destinazione del prodotto; voci "residuali" come "gas simili" possono includere prodotti senza voce specifica ma con impiego analogo
  • Se la norma fiscale stabilisce aliquote in termini di unità di prodotto (misura fissa per volume o unità), la determinazione dell'imposta prescinde dal potere calorifico: non è possibile rideterminare la base imponibile in funzione del contenuto energetico salvo che la legge lo preveda espressamente
  • La disciplina comunitaria (Direttiva 2003/96/CE) fissa esenzioni tassative che vanno interpretate restrittivamente; tuttavia essa dà agli Stati membri la facoltà di tassare i prodotti usati per produrre elettricità per motivi ambientali, purché tale tassazione non contrasti con i principi dell'Unione
  • Le perizie stragiudiziali (consulenze tecniche depositate dalle parti) costituiscono allegazioni difensive e non fatti incontestati; il giudice del merito valuta e può discostarsene senza dover confutare analiticamente ogni singolo punto, purché esponga i propri motivi
  • Le eccezioni ed esenzioni (es. consumo interno, status di autoproduttore, aliquota zero per residui idrocarburici, riduzioni per grandi utilizzatori) vanno trattate con motivazione specifica e non possono essere rigettate con formule generiche; la carenza motivazionale può comportare l'annullamento e il rinvio
  • Gli Stati possono utilizzare la leva fiscale (accise) per finalità ambientali, ma è necessario che il nesso tra imposta e finalità sia coerente e motivato; gli interventi normativi nazionali devono essere letti alla luce della disciplina e dei principi europei

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