Cassazione Civile, Sentenza n. 26396/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la nullità di due contratti di compravendita contestati dal Fallimento Antares S.r.l., deducendo violazione dell'art. 111 c.p.c. per mancato contraddittorio nei confronti degli ex soci di Abete S.r.l. (Vittorio Lepori e altri) dopo la scissione parziale che aveva trasferito i diritti a VEGA S.r.l.; sostenevano che la scissione a titolo particolare non aveva reso l'acquirente litisconsorte necessario e che quindi la nuova instaurazione del giudizio direttamente contro VEGA S.r.l. era nulla
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da due autonome rationes decidendi, di cui una (rilievo dell'efficacia vincolante dell'ordinanza di cassazione n.14435/2017 e del principio di immodificabilità del contraddittorio già formato ex art. 384 c.p.c.) non fosse stata censurata nel ricorso. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'immediata definizione del giudizio, la mancata notificazione del ricorso di cassazione a Vittorio Lepori, poiché la riapertura delle formalità sarebbe stata meramente dilatoria e non avrebbe apportato benefici alle garanzie processuali. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese di lite sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate per il controricorrente in €1.500 oltre oneri, e disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002
Norme richiamate
norma indicata come possibile base per la richiesta di revoca dei contratti in presenza di operazioni simulate/illecite; citata nel quadro fattuale delle domande iniziali del fallimento
richiamato come possibile fondamento per l'azione di accertamento della simulazione/nulità relativa ai contratti traslativi impugnati
invocato dai ricorrenti per lamentare il difetto del contraddittorio nei confronti degli ex soci della scissa Abete S.r.l.; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto che la pronuncia di Cassazione sulla vicenda (ordinanza n.14435/2017) avesse già implicitamente formato il contraddittorio sul punto, costituendo ratio alternativa non contestata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sulla motivazione dell'impugnazione in cassazione (violazione di legge) cui i ricorrenti hanno ancorato il motivo unico del ricorso
richiamato dalla Corte d'appello (e valorizzato dalla Cassazione) per affermare che la decisione della Corte di legittimità nel giudizio precedente è vincolante nel processo di rinvio e non può essere sindacata nelmedesimo modo dal giudice di rinvio
citati a sostegno del principio di ragionevole durata del processo e dell'obbligo del giudice di evitare formalità e attività processuali inutili o dilatorie
richiamato per disciplinare la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità e per motivare la limitazione del compenso in favore del controricorrente per effetto del tardivo deposito del controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
applicato per disporre l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di sussistenza dei presupposti
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002
richiamato in connessione con il comma 1-quater per determinare la misura del contributo unificato aggiuntivo
Ordinanza Cass. n. 14435/2017
ordinanza di cassazione che aveva già esaminato la vicenda e dalla quale la Corte d'appello ha ritenuto di non poter discostarsi: la Cassazione ha ritenuto che la precedente pronuncia abbia implicitamente formato il contraddittorio e vincoli il giudice di rinvio
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 3458/2012; n. 11825/2025 e altre richiamate)
utilizzata per enunciare principi consolidati: la decisione di Cassazione in sede di legittimità non può essere sindacata nel giudizio di rinvio, salvo casi di inesistenza; e che non è obbligatorio ordinare rinnovazioni di notifiche meramente dilatorie o prive di utilità
Massime di principio
- La scissione societaria parziale che trasferisce diritti "a titolo particolare" non rende automaticamente l'acquirente litisconsorte necessario: l'orientamento giurisprudenziale favorevole al proseguimento del processo tra le parti originarie resta rilevante, e l'assuntivo acquirente può intervenire ma non è necessariamente parte imprescindibile.
- Se la Corte di Cassazione si è già pronunciata sulla vicenda con ordinanza di cassazione, il giudice del rinvio non può facilmente rimettere in discussione la regolarità del contraddittorio decisa in sede di legittimità (art. 384 c.p.c.); tale ratio costituisce una linea difensiva autonoma che va considerata e, se non impugnata, può determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- La mancata notifica del ricorso di cassazione a un litisconsorte può essere considerata irrilevante se la riapertura delle formalità processuali risulterebbe meramente dilatoria o non apporterebbe alcun vantaggio reale alle garanzie difensive; il giudice di legittimità può dunque negare ordini di rinnovazione se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile.
- Chi impugna deve censurare tutte le autonome e decisive ragioni della decisione impugnata: non contestare una ratio decidendi autonoma espone il ricorso al rischio di inammissibilità.
- I principi di speditezza e ragionevole durata del processo autorizzano il giudice a evitare formalità non necessarie; ciò giustifica il rigetto di richieste procedurali che comporterebbero solo ritardi e costi senza migliorare l'efficacia delle garanzie processuali.
- In cassazione il deposito tardivo del controricorso incide sulla liquidazione del compenso per l'udienza; inoltre, il ricorrente deve considerare l'onere del contributo unificato aggiuntivo previsto dalle norme sul contributo stesso.
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