Cassazione Civile, Sentenza n. 26415/2025 del 30/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. I principali rilievi dedotti in cassazione erano: (i) travisamento del documento n.9 prodotto dalla Bper Factor, che secondo il ricorrente era una mera proposta di contratto non sottoscritta dall'intermediario (Emil-Ro Factor) e non il contratto di factoring; (ii) omessa e insufficiente motivazione della corte sull'affermazione che il documento integrasse il contratto; (iii) omissione dell'esame di un fatto decisivo (la diffida del 09/10/2023 e il presunto recesso dalla cedente Bipres che avrebbe estinto o escluso la cessione dei crediti); (iv) la corte avrebbe ritenuto irrilevanti le deduzioni sulla cessazione del rapporto di factoring; (v) censura della condanna per mala fede ex art. 51, comma 15, c.c.i.i., per mancata adeguata motivazione sull'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato i principi applicati dalla corte d'appello. In sintesi: la Corte ha rilevato che la sussistenza del credito era adeguatamente dimostrata dalla produzione delle fatture e dall'iscrizione della posta passiva nelle scritture contabili della reclamante (Bipres), nonché dalle notificazioni delle singole cessioni, elementi che consentivano di ritenere che Bper Factor fosse effettiva cessionaria del credito e, quindi, legittimata a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. Quanto alla presunta mancata sottoscrizione del contratto di factoring, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, pur essendo previsto da art. 117 TUB il requisito della forma scritta per i contratti bancari/finanziari, l'assenza della firma dell'intermediario non esclude la validità del contratto se sussistono comportamenti concludenti (es. notifiche di cessione) che dimostrino la volontà dell'intermediario di avvalersi del contratto. Le censure relative alla diffida del 09/10/2023 e alla cessazione del rapporto sono state giudicate inammissibili perché le relative deduzioni sono state introdotte tardivamente (con memoria oltre il termine) nel reclamo, per cui non erano tempestivamente dedotte dinanzi alla corte d'appello. La condanna per mala fede (rimborso delle spese alla controparte privata) è stata ritenuta legittima: negare fatti documentali evidenti (iscrizioni contabili, notifiche di cessione) può integrare indice di mala fede o di mancanza della normale diligenza; la motivazione della corte d'appello, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente. Esiti processuali pratici: il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della sola Liquidazione Giudiziale (quantificate in € 7.200,00 oltre accessori), con compensazione integrale delle spese fra le parti e l'Avv. Paolo Santoro; il controricorso di Francesco e Michele Fontanot è dichiarato inammissibile per difetto di procura.
Norme richiamate
la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta da uno o più creditori: la legittimazione spetta al "creditore" che deduca e dimostri in via incidentale la sussistenza del credito.
il reclamo ... deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni
Il reclamo avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale è circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte; elementi nuovi depositati oltre termini sono inammissibili.
condanna alla rifusione delle spese di lite per proposizione del gravame in mala fede
Prevede la possibilità di condannare il proponente del reclamo al rimborso delle spese quando emerge mala fede o grave colpa processuale nella proposizione dell'impugnazione.
I singoli atti di cessione ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c. possono trasferire crediti anche se la cessionaria è soggetto autorizzato al factoring; la cessione si perfeziona secondo le regole del diritto comune.
opponibilità della cessione per effetto delle singole notificazioni
La notificazione della cessione al debitore rende opponibile la cessione stessa alla controparte, acquisendo rilevanza ai fini dell'accertamento della titolarità del credito.
i contratti ... devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità (art. 117 TUB)
I contratti bancari/finanziari soggetti a TUB richiedono la forma scritta, ma la mancata sottoscrizione da parte dell'intermediario non necessariamente determina nullità se vi sono comportamenti concludenti dell'intermediario che dimostrino il suo consenso.
Principi sulla motivazione del provvedimento giudiziario; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte d'appello sufficiente malgrado sintetica.
art. 360 c.p.c. nn. 3, 4, 5 (motivi di cassazione)
Richiamati in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione, travisamento del fatto probatorio, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente inammissibili o infondati.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale spetta al "creditore" e può essere valutata dal giudice in via incidentale e sommaria: non è necessario un titolo giudiziale definitivo o un titolo esecutivo purché il credito risulti dimostrato almeno sommariamente.
- Nel caso di cessioni di crediti (anche nell'ambito di contratti di factoring), la prova della titolarità può fondarsi su un insieme di elementi (fatture, iscrizioni contabili del cedente, notifiche di cessione) e non esclusivamente sulla produzione del contratto formale sottoscritto dall'intermediario.
- I contratti soggetti all'art. 117 TUB richiedono la forma scritta, ma la mancata sottoscrizione da parte della banca/intermediario può essere superata dalla prova di comportamenti concludenti che manifestino il consenso dell'intermediario (es. notifiche, esecuzione del rapporto).
- Le deduzioni e i fatti decisivi ai fini del reclamo devono essere tempestivamente prodotti nel reclamo: allegazioni tardive introdotte con memoria oltre i termini perentori non possono essere valutate e vengono considerate inammissibili.
- Il giudice che decide sull'apertura della procedura effettua un accertamento istruttorio sommario e incidentale sul credito: se il risultato è positivo, il ricorso del creditore puoò essere accolto indipendentemente dalla pienezza dell'accertamento giudiziale definitivo.
- La proposizione di impugnazioni basate sulla negazione di fatti documentali evidenti (iscrizioni contabili, notifiche) può integrare indizi di mala fede o di mancata normale diligenza e giustificare la condanna alle spese aggravate.
- La forma e la documentazione contrattuale, seppur rilevanti, vanno valutate insieme ad altri elementi di fatto e di comportamento delle parti; la sola assenza della firma dell'intermediario non esclude a priori la validità di una cessione o di un contratto bancario.
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