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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26432/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso trae origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo disposto a favore del geom. Vincenzo Attanasio per €55.974,75, relativo a compensi per incarichi professionali conferiti dall'allora Presidente dell'IPAB, Giovanni D'Elia. Questione centrale: se l'IPAB avesse natura pubblicistica (con conseguente obbligo della forma scritta ad substantiam per i conferimenti di incarichi) ovvero natura privatistica (nessun obbligo di forma scritta). Ulteriori questioni: legittimità della forma di conferimento degli incarichi (potere deliberativo del Presidente vs competenza del CdA), ammissibilità di domande e di appelli incidentali/di garanzia, e osservanze procedurali (termine di costituzione, integrazione del contraddittorio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Comune, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riconosciuto la natura privatistica dell'IPAB Asilo Infantile Pastore Salsano sulla base dell'art.1 del D.P.C.M. 16.02.1990 (criterio alternativo dell'ispirazione religiosa desumibile dallo Statuto: affidamento delle attività alle Suore Figlie della Carità e nomina di un membro del CdA da parte del Vescovo). Per effetto della natura privatistica, non era richiesta la forma scritta ad substantiam per il conferimento degli incarichi e l'IPAB (ora Comune) è stata condannata al pagamento della somma richiesta. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le doglianze riguardanti il potere deliberativo del Presidente, la presunta nullità per tardiva costituzione di Attanasio nel giudizio di primo grado e le questioni sulla chiamata in garanzia di D'Elia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio: compensi €7.500, spese forfettarie 15%, esborsi €200, più eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. "Legge Crispi")

    Storicamente sottoponeva le IPAB a regime pubblico per taluni atti (e.g. alienazioni oltre certe soglie), ma la Corte Costituzionale (sent. n.396/1988) ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte che assoggettava automaticamente tutte le IPAB al regime pubblico. Di conseguenza non è più automatica l'applicazione della disciplina pubblicistica prevista dalla legge Crispi

  • D.P.C.M. 16 febbraio 1990

    Definisce i tre criteri alternativi (carattere associativo; istituzione promossa e amministrata da privati; ispirazione religiosa) per il riconoscimento della natura privatistica delle IPAB. La Corte ha ritenuto applicabile il criterio dell'ispirazione religiosa in presenza di previsioni statutarie che collegano l'ente a una confessione religiosa

  • D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207

    Prevede il riordino delle IPAB e la possibilità di trasformazione in persone giuridiche private per istituzioni che non esercitano funzioni di assistenza alle persone; utile per il quadro normativo successivo alla legge Crispi

  • Legge 8 novembre 2000, n. 328

    Norma quadro che ha abrogato la disciplina precedente e delegato il riordino delle IPAB; ha contribuito al processo normativo che ha portato alla privatizzazione di alcune IPAB

  • Codice di procedura civile

    art. 331; art. 360, comma 1, n. 4 e n.5; artt. 166-167; art. 380-bis, comma 1; art. 166 e 167

    Richiamate per questioni processuali: inscindibilità e litisconsorzio in caso di chiamata in garanzia, censura di omesso esame di fatto decisivo, nullità di sentenza per violazione di norme processuali e avviso di trattazione in camera di consiglio/trasferimento in pubblica udienza

  • D.P.R. 30 aprile 2002, n. 115

    Regola il contributo unificato; la sentenza rileva la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Per qualificare un'IPAB come privata il giudice può applicare i criteri alternativi dell'art.1 del D.P.C.M. 16.2.1990; la mera previsione statutaria di ispirazione religiosa (es. affidamento di attività a ordini religiosi, nomina di membri da parte del Vescovo) può essere idonea a dimostrare il requisito dell'ispirazione religiosa
  • Se un ente è qualificato privatistico, non si applicano automaticamente gli obblighi di forma scritta richiesti per i contratti della pubblica amministrazione: la forma ad substantiam per incarichi professionali non è obbligatoria
  • La giurisdizione ordinaria può accertare la natura privatistica dell'ente anche in assenza di specifica regolamentazione regionale, alla luce dei princìpi e della giurisprudenza consolidata
  • Questioni relative ai poteri interni di rappresentanza (es. potere deliberativo del Presidente vs CdA) devono essere tempestivamente dedotte e riproposte nelle specifiche fasi del giudizio; una parte contumace in appello non può poi lamentare omissioni che non ha svolto in gravame
  • In caso di chiamata in garanzia, la qualificazione della notifica al terzo (vocatio in ius vs litis denuntiatio) dipende dalla sostanza della domanda: se il terzo è stato chiamato solo a titolo di garanzia e non ne deriva una domanda estesa automaticamente, l'appello incidentale del terzo può risultare inammissibile per carenza di interesse; se il terzo si costituisce nel giudizio di appello, non è necessario disporre integrazione del contraddittorio

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