Cassazione Civile, Ordinanza n. 10056/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un proprio dipendente, contestandogli tre addebiti disciplinari: l’appropriazione personale di somme formalmente presentate come "premio fedeltà" della fornitrice, l’aver ottenuto quel denaro con presunte pressioni/minacce nei confronti di un dipendente della fornitrice e l’aver esposto l’azienda a possibili accertamenti fiscali per la mancata contabilizzazione di entrate. Il tribunale, in rito Fornero, aveva accertato l’illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa; la corte d’appello aveva rigettato l’appello della società, ritenendo non provati gli addebiti o comunque insussistente la loro offensività disciplinare. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, sostenendo che la corte territoriale si fosse limitata a trascrivere la motivazione del primo giudice; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la minaccia rivolta dal lavoratore al dipendente della fornitrice; (3) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. 300/1970, dell’art. 51 CCNL Carta Industria e dell’art. 2104 c.c., assumendo che quella condotta fosse disciplinarmente rilevante e idonea a integrare giusta causa di licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente, perché la corte territoriale aveva fatto propria, per relationem, una motivazione del primo grado completa e coerente. Ha poi ritenuto inammissibile, per la parte relativa all’omesso esame, la censura formulata in presenza di "doppia conforme" senza indicare le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito; e comunque infondata la doglianza sostanziale, perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sulla giusta causa, valorizzando la mancanza di un grave nocumento per l’azienda e l’assenza di concreta offensività o di un delitto perseguibile. È stata quindi confermata l’illegittimità del licenziamento e la condanna della società alle spese, con atto finale anche sui presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità per motivazione apparente ricorre solo se manca una, sia pur succinta, esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, tale da non consentire di individuare il percorso argomentativo del provvedimento.
art. 348-ter, quinto comma c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
La tutela reintegratoria opera in caso di insussistenza del fatto contestato; il giudice deve prima accertare la giusta causa/giustificato motivo e poi, solo se il recesso è ingiustificato, verificare la tutela applicabile.
art. 51 CCNL Carta Industria
La tipizzazione collettiva delle condotte espulsive ha valore esemplificativo e non vincola il giudice nella valutazione della giusta causa, salvo il limite delle infrazioni espressamente sanzionate in via conservativa.
La condotta del lavoratore va valutata alla luce dell’obbligo di diligenza e della sua incidenza sul vincolo fiduciario.
La giusta causa è clausola generale da concretizzare in base agli standard sociali e agli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto.
art. 30, terzo comma, legge n. 183/2010
Le valutazioni delle parti sociali sulla gravità di certe condotte sono parametri da considerare dal giudice, senza preclusione alla sua autonoma valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Sono richiamati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente la motivazione per relationem se il provvedimento richiamato è completo e la condivisione è non meramente acritica.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- La tipizzazione della giusta causa contenuta nel contratto collettivo non vincola in modo assoluto il giudice, che deve comunque verificare la concreta gravità del fatto, la proporzionalità della sanzione e l’effettiva lesione del vincolo fiduciario.
- Ai fini del licenziamento disciplinare per giusta causa, non ogni condotta formalmente scorretta o astrattamente illecita è sufficiente: occorre accertare che essa abbia concreta offensività per il datore di lavoro o integri una violazione idonea a compromettere irreparabilmente il rapporto fiduciario.
- La tutela reintegratoria ex art. 18 St. lav. presuppone l’insussistenza del fatto contestato, intesa sia come inesistenza materiale del fatto sia come fatto sussistente ma privo di illiceità disciplinare; non basta il mero difetto di giusta causa in senso giuridico.
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