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Sentenza

Sentenza n. 873/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla disponibilità del bonus annuo di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento, ossia la carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 695/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, notificata all’amministrazione per l’esecuzione il 21 novembre 2023. L’obiettivo era ottenere la messa a disposizione del bonus annuo di 500 euro, previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato. Successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero ha provveduto a rendere disponibili le somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione ha adempiuto alla sentenza durante il giudizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e il loro riconoscimento, seppure tardivo, da parte del Ministero. Tuttavia, ha ritenuto che l’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, costituisse un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione parziale delle spese. Le spese, liquidate in 800 euro, sono state compensate per metà e poste per la residua metà, pari a 400 euro, a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali del 15% e agli accessori di legge. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente e non è stato compensato. È stata disposta la distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa oggetto dell’azione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    somme dovute per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del bonus annuo di 500 euro destinato all’aggiornamento e alla formazione dei docenti.

  • art. 26 c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese del giudizio secondo i criteri applicabili anche ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente al giudice di compensare, anche parzialmente, le spese quando ricorrono specifiche ragioni, individuate nel caso concreto nell’adempimento spontaneo e tardivo dell’amministrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano compensate, senza possibilità per il giudice di disporne la compensazione o modificarne l’importo.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa riconosciuta dal provvedimento giudiziario, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può ricorrere al criterio della soccombenza virtuale e valutare la fondatezza originaria della domanda sulla base della spettanza della prestazione e dell’intervenuto adempimento amministrativo.
  • L’adempimento spontaneo dell’amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso, anche se tardivo, può costituire una ragione per compensare parzialmente le spese di lite, in quanto comportamento di natura conciliativa.
  • Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche quando le spese processuali sono compensate, poiché il relativo obbligo è predeterminato direttamente dalla legge e non è modificabile dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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