Cassazione Civile, Ordinanza n. 10783/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione a una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada. La destinataria della cartella deduceva, sin dall'opposizione, che i verbali di accertamento presupposti non le erano stati notificati. In appello il tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile ritenendo che non fossero stati dedotti vizi di merito della pretesa e, in ogni caso, ha ritenuto regolari le notifiche dei verbali. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 331 c.p.c., poiché il giudizio di appello si era svolto senza la partecipazione dell'agente della riscossione, già parte del primo grado e da considerarsi litisconsorte necessario processuale; 2) violazione dell'art. 204-bis c.d.s. e dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'opposizione alla cartella poteva essere proposta anche solo deducendo l'omessa o invalida notifica dei verbali presupposti, senza necessità di allegare vizi propri del merito della sanzione; 3) violazione dell'art. 139 c.p.c. per nullità delle notificazioni dei verbali, eseguite presso il pregresso studio professionale e non nel comune di residenza. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che in appello era mancata la partecipazione dell'agente della riscossione, parte del giudizio di primo grado e soggetto portatore di un interesse diretto alla lite. Ha quindi affermato la nullità del giudizio di secondo grado per violazione del litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c., cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello con integrazione del contraddittorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
In caso di appello proposto senza la partecipazione di tutte le parti presenti nel primo grado, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio verso i soggetti pretermessi; altrimenti il giudizio di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono nulli.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per censurare la nullità della sentenza d'appello per pretermissione di un litisconsorte necessario processuale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'opposizione alla cartella per sanzioni stradali può fondarsi sulla sola denuncia dell'omessa o invalida notifica del verbale presupposto.
art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato quale norma processuale dell'opposizione a sanzioni amministrative, in combinazione con l'art. 204-bis c.d.s.
Invocato per contestare la validità della notifica dei verbali di accertamento eseguita presso un luogo non più corrispondente allo studio professionale della destinataria e comunque diverso dal comune di residenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione sussiste litisconsorzio necessario processuale quando, nel grado precedente, siano state decise in un unico processo cause tra loro scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni, poiché l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti del primo grado per evitare conflitti di giudicati.
- Se l'impugnazione non è notificata a una parte che ha partecipato al giudizio di primo grado ed è coinvolta nella vicenda sostanziale e processuale, il giudice di appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; in difetto, l'intero giudizio di secondo grado è nullo.
- Nell'opposizione a cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica del verbale presupposto, il destinatario non è tenuto a dedurre vizi di merito della violazione contestata, potendo limitare la censura al vizio della notificazione che incide sulla efficacia del titolo esecutivo.
- Quando si contesta esclusivamente la mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto, la questione da esaminare riguarda il vizio invalidante della notifica e non la fondatezza sostanziale della pretesa sanzionatoria.
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