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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19723/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., rideterminando il trattamento sanzionatorio, ma confermando nel resto la condanna per il reato di falsità personale/assunzione di falsa identità contestato ai sensi degli artt. 494, 81, comma 2, e 61, n. 2, c.p. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando in sostanza una cattiva valutazione del merito; con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio. La parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo anche la rifusione delle spese, ma il deposito è stato ritenuto tardivo rispetto al termine di 15 giorni prima dell'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi non deducibili perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già disattese, quindi aspecifici e apparenti; ha inoltre escluso vizi della motivazione riconducibili all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p. Il terzo motivo è stato considerato non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha negato la rifusione delle spese in favore della parte civile per tardività del deposito delle conclusioni e, richiamando le Sezioni Unite Sacchettino, ha ritenuto comunque che la memoria della parte civile non avesse fornito un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, c.p.

    aggravante esclusa dalla Corte di appello, con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio

  • artt. 494, 81, comma 2, e 61, n. 2, c.p.

    base normativa della condanna confermata nel resto

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamo al vizio di motivazione deducibile in cassazione, escluso nel caso concreto

  • artt. 132 e 133 c.p.

    parametri che governano la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena

  • art. 542 c.p.p.

    implicitamente richiamato per la disciplina della rifusione delle spese alla parte civile, negata per tardività del deposito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    base per la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino

    la parte civile ottiene le spese nel rito camerale non partecipato solo se abbia svolto un'effettiva attività difensiva utile alla decisione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riproporre pedissequamente le doglianze già esaminate e respinte in appello, perché tali censure sono aspecifiche e meramente apparenti.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza impugnata presenti effettive carenze o illogicità riconducibili ai limiti dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto o delle prove.
  • La determinazione della pena, compresa la quantificazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti e pertinenti della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, anche tramite sintetico richiamo a precedenti penali e modalità della condotta.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile può ottenere la rifusione delle spese solo se abbia svolto una difesa effettiva e utile alla decisione; il mero deposito di atti non tempestivi o non contributivi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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