Cassazione Civile, Ordinanza n. 17060/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un architetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 11.520 a titolo di prestazioni professionali. La società committente aveva proposto opposizione sostenendo che l'incarico professionale non si esaurisse nella sola progettazione architettonica, ma comprendesse anche la cura del rilascio del permesso di costruire, l'esecuzione dei lavori e il completamento degli interni sino al certificato di abitabilità. Deduceva di avere pattuito un compenso complessivo di euro 45.000, da corrispondere in quattro rate, e di avere pagato tre rate, trattenendo l'ultima perché il professionista non avrebbe curato la fase esecutiva degli interni, costringendola ad affidare tale attività ad altro tecnico. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che la società non avesse provato l'esistenza di ulteriori obbligazioni a carico dell'architetto rispetto a quelle risultanti dalla lettera di incarico, e ha rigettato l'opposizione. In cassazione la società ha dedotto: violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provato l'adempimento del professionista senza nuove prove nel giudizio di opposizione; violazione delle stesse norme per avere attribuito alla fattura valore di prova dell'adempimento; omessa o insufficiente valutazione dello schema riepilogativo dei pagamenti, che a suo dire provava la prestazione parziale; erronea valutazione delle prove testimoniali e del preteso inadempimento parziale del professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo perché scollegato rispetto all'accertamento di merito, poiché la controversia non verteva sull'attività svolta ma su quella asseritamente dovuta e non eseguita; il secondo perché la Corte territoriale non aveva affatto fondato la decisione sulla fattura come prova dell'adempimento, ma aveva valorizzato la lettera di incarico rispetto allo schema riepilogativo e aveva ritenuto non provato che l'ultima rata corrispondesse a prestazioni diverse da quelle pacificamente svolte; il terzo perché la Corte d'appello aveva esaminato lo schema riepilogativo, giudicandolo insufficiente senza altri elementi; il quarto perché la censura mirava a riesaminare la valutazione delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito, oltre a essere formulata con un vizio motivazionale non più applicabile ratione temporis e senza specifica trascrizione delle dichiarazioni rilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
Richiamati come norme processuali invocate dalla ricorrente; la Corte osserva che le doglianze non colgono la reale ratio della decisione e che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato nei motivi sul vizio motivazionale; la Corte rileva che la censura è in parte formulata con un parametro non applicabile ratione temporis e comunque diretta a contestare il merito della valutazione probatoria.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al decreto ingiuntivo; la Corte precisa che non è stato affermato che la fattura valga di per sé come prova dell'adempimento.
Richiamato nei motivi concernenti l'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione la questione centrale era l'esistenza dell'obbligo professionale ulteriore e la sua prova.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la società non abbia provato che l'ultima rata fosse dovuta per attività ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera di incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a compensi professionali, se è pacifica l'attività espletata dal professionista, la controversia può riguardare soltanto l'esistenza e il contenuto di ulteriori obbligazioni dedotte dal debitore opponente, sul quale grava l'onere di provarle.
- La lettera di incarico prevale, quale documento principale di regolazione del rapporto, su documenti meramente riepilogativi o scadenzari non sottoscritti, se questi non sono assistiti da ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare obblighi diversi o aggiuntivi.
- La fattura per prestazioni professionali non costituisce, di per sé, prova dell'adempimento o dell'inadempimento, dovendosi valutare il complessivo quadro probatorio e il contenuto dell'accordo tra le parti.
- La censura in cassazione che investe la valutazione delle prove testimoniali non è ammissibile quando si traduce in una richiesta di riesame del merito; il controllo di legittimità non sostituisce la valutazione riservata al giudice di merito.
- La doglianza motivazionale deve essere calibrata sul regime processuale applicabile ratione temporis e non può risolversi in una mera contrapposizione della propria lettura delle prove a quella accolta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16931/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16932/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2023 del 14/06/2023
- ordinanza_civile · 14 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →