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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10689/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato la ritenuta tempestività della querela, sostenendo che fosse tardiva; la Corte di cassazione rileva però che la censura era generica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già respinte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione di secondo grado. Con il secondo e il terzo motivo sono state riproposte doglianze anch'esse ritenute aspecifiche: da un lato si lamentava un vizio di motivazione, dall'altro si contestava la determinazione della pena e la valutazione di elementi probatori, ma la Corte osserva che la sentenza di appello aveva motivato in modo logico e coerente, richiamando anche la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese da una teste de relato e la corretta graduazione della pena. La vicenda concreta riguarda una frode alle compagnie assicuratrici, nell'ambito della quale veniva in rilievo la disciplina sulla proposizione della querela dopo l'attivazione della procedura amministrativa prevista dal codice delle assicurazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo, confermando il principio secondo cui, in materia di frode assicurativa, quando è attivata la procedura amministrativa ex art. 148 d.lgs. 209/2005, il termine per la querela è quello ordinario e decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione della decisione di svolgere approfondimenti sul sinistro. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti generici e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    In materia di frode alle compagnie assicuratrici, se viene attivata la procedura amministrativa prevista dalla norma, il dies a quo rilevante per la querela si collega alla conclusione del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.

  • art. 124 cod. pen.

    Il termine per proporre querela resta quello ordinario, applicabile anche nel contesto della frode assicurativa richiamato dalla decisione.

  • art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per genericità o per difetto di correlazione con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia sorretta da motivazione non illogica e conforme ai criteri legali di commisurazione.

Massime di principio

  • In materia di frode assicurativa, quando è attivata la procedura amministrativa di approfondimento del sinistro, il termine per proporre querela decorre dallo spirare dei trenta giorni dalla comunicazione della decisione di svolgere gli approfondimenti, restando applicabile il termine ordinario previsto per la querela.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già dedotte in appello o formulate in modo generico è inammissibile.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può essere letta unitamente a quella di primo grado come corpo argomentativo unitario, sicché non è richiesta una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, ma una motivazione complessivamente логica e adeguata.
  • La contestazione in cassazione della determinazione della pena è inammissibile quando mira a una nuova valutazione del merito, essendo sindacabile solo la pena frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione apparente; il giudice può richiamare solo gli elementi determinanti ai fini del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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