Cassazione Civile, Ordinanza n. 22785/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio provinciale del Territorio notificava a una società proprietaria di un immobile un avviso di accertamento catastale con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, riclassava l'unità da categoria A/4, classe 4, rendita euro 1.224,00, a categoria A/2, classe 3, rendita euro 1.781,78. La CTP respingeva il ricorso della contribuente ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto, che richiamava la procedura di revisione per microzona, i dati OMI e il confronto con immobili similari. La CTR invece accoglieva l'appello della società, ritenendo nullo l'atto perché non indicava, in concreto, gli elementi specifici che avevano inciso sul diverso classamento, limitandosi a richiamare la trasformazione urbana e socio-economica della microzona. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che fosse sufficiente indicare il presupposto normativo del riclassamento, lo scostamento dei valori di microzona e i relativi dati catastali, trattandosi di revisione generale della microzona e non di rettifica per trasformazioni del singolo immobile; richiamava anche giurisprudenza di legittimità favorevole alla propria tesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha respinti, affermando che nel caso di riclassamento d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 la motivazione non può esaurirsi nel richiamo al rapporto di scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e agli atti presupposti, ma deve indicare anche gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità immobiliare, con riferimento alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie dell'immobile e del fabbricato. Poiché l'atto impugnato non conteneva una motivazione specifica e analitica idonea a consentire al contribuente una piena difesa, il ricorso dell'Agenzia è stato respinto. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione rispetto al momento di instaurazione della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
consente il riclassamento d'ufficio per revisione dei parametri catastali della microzona quando vi sia significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale rispetto alla media delle microzone comunali, ma l'atto deve essere motivato con riferimento concreto agli elementi che hanno determinato lo scostamento e incidenza sul singolo immobile.
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
viene richiamato come fattispecie diversa, riferita a trasformazioni edilizie subite dalla singola unità immobiliare.
impone la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria con indicazione chiara dei motivi di fatto e di diritto, in modo da consentire al contribuente di comprendere e difendersi efficacemente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato come parametro dei fattori rilevanti per il classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere specifica e non può ridursi al mero richiamo dello scostamento statistico tra valori di mercato e valori catastali della microzona.
- L'amministrazione, quando muta d'ufficio il classamento di un immobile già dotato di rendita, deve indicare gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento, così da consentire al contribuente di comprendere la pretesa, valutare l'impugnazione e predisporre una difesa effettiva.
- Nel procedimento di revisione per microzona, la legittimità astratta dello strumento non esonera dall'onere di una motivazione individualizzata sul singolo immobile, che tenga conto della qualità urbana e ambientale del contesto e delle caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato.
- La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata ex post in giudizio dall'amministrazione per supplire a carenze originarie dell'atto.
- Il differente regime motivazionale tra revisione per microzona e rettifica per trasformazioni del singolo immobile impone di distinguere nettamente le due fattispecie e di correlare la motivazione al presupposto concretamente applicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22747/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22750/2021 del 12/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →