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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20512/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un grave incidente avvenuto su un tratto autostradale: un mezzo pesante, di proprietà di una società e condotto da un autista, ha perso il controllo, ha superato la carreggiata ed è urtato contro il guard-rail, con conseguente richiesta di risarcimento danni da parte della società danneggiata. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti della società concessionaria autostradale, ritenendo il guard-rail inidoneo; aveva invece rigettato la domanda verso conducente e proprietario del mezzo antagonista e, per riflesso, verso la loro assicuratrice. La Corte d’appello ha poi riformato la decisione, escludendo la responsabilità della concessionaria perché il guard-rail risultava conforme alle norme tecniche vigenti al tempo del fatto e perché la causa del salto della carreggiata era rimasta ignota, ravvisando invece la responsabilità del conducente per non aver provato di aver fatto tutto il possibile per evitare o ridurre il danno. La società assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha denunciato, in sintesi, violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello richiesto la prova della pericolosità della cosa custodita invece della sola custodia e del nesso causale, errata sussunzione della fattispecie nella disciplina della responsabilità da cosa in custodia, contraddittorietà nell’affermare causa ignota del sinistro ma anche condotta abnorme del conducente, omesso esame o travisamento delle prove sullo scoppio di un pneumatico, nonché violazione degli artt. 2043 c.c. e 41 c.p. per non avere riconosciuto che l’inidoneità del guard-rail costituiva causa autonoma sufficiente. La società danneggiata ha proposto ricorso incidentale autonomo, aderendo in parte al ricorso principale, sostenendo che la domanda contro il gestore autostradale non fosse limitata all’art. 2051 c.c. ma comprendesse anche il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.; ha inoltre contestato la conformità del guard-rail alle norme tecniche, la mancata prova della richiesta di omologazione delle nuove barriere e ha censurato la liquidazione delle spese di lite in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto l’assenza di tracce obiettive di frenata o deviazione, l’inattendibilità della prova sullo scoppio del pneumatico e l’impossibilità di attribuire con certezza la causa del salto della carreggiata a un fattore diverso dalla condotta del conducente. Ha inoltre condiviso la conclusione secondo cui il guard-rail era conforme alla normativa tecnica vigente ratione temporis e non era esigibile l’installazione di barriere nuove in assenza di omologazione. La Corte ha quindi confermato che il danno era riconducibile alla condotta esclusiva del conducente, quale causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale rispetto alla cosa custodita, escludendo la responsabilità del gestore autostradale. Sono state compensate le spese tra ricorso principale e incidentale per reciproca soccombenza, mentre sono state poste a carico della parte ricorrente principale e di quella incidentale le spese nei confronti della controricorrente Autostrade per l’Italia s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Per la responsabilità da cosa in custodia il danneggiato deve provare custodia e nesso causale tra cosa ed evento; il custode si libera se dimostra che il danno è dipeso da un fattore esterno, anche dalla condotta esclusiva del danneggiato, idonea a interrompere il nesso eziologico.

  • art. 2697 c.c.

    L’errore sulla distribuzione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo pone a carico di una parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana del gestore autostradale è esclusa quando il bene custodito risulti conforme alla normativa vigente e non emerga una colpa nella gestione o manutenzione.

  • art. 41 c.p.

    La causa sopravvenuta esclusiva, estranea alla regolarità causale dell’evento, interrompe il rapporto eziologico con la condotta o la cosa precedenti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non dover osservare la regola di valutazione delle prove; non è censurabile la sola diversa ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    La condotta del danneggiato va valutata anche sotto il profilo del concorso colposo e può assumere efficacia causale fino a interrompere il nesso causale quando sia esclusiva e non ragionevolmente prevedibile o superabile con la normale cautela.

  • art. 2054, primo comma, c.c.

    Il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; in mancanza, opera la presunzione di responsabilità nella circolazione stradale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando qualifica la domanda sulla base del suo effettivo contenuto sostanziale.

  • d.m. n. 140 del 2012

    Ai fini della liquidazione del compenso professionale rileva il momento della liquidazione giudiziale, non quello del trattenimento della causa in decisione.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione dei compensi professionali nei limiti dei parametri non è sindacabile in cassazione per la sola scelta di valori inferiori al massimo.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, il danneggiato deve provare l’esistenza della custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno; grava invece sul custode la prova del caso fortuito o di una causa esterna idonea a interrompere il nesso causale.
  • La condotta del danneggiato può integrare causa esclusiva del danno quando, per le concrete circostanze, risulti oggettivamente estranea alla normale regolarità causale e non sia superabile con le cautele normalmente esigibili.
  • La mera conformità di un bene o di un’opera alle norme tecniche vigenti al momento del fatto esclude la colpa del custode o del gestore, salvo prova di una concreta inidoneità colpevolmente non rimossa secondo i poteri e gli obblighi allora esigibili.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, se la censura mira in realtà a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la distribuzione dell’onere probatorio, non quando attribuisca maggior credibilità ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo in caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di espresso disconoscimento del principio di disponibilità della prova, non quando si contesta la sola lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreBuona fede e correttezza

Testo integrale

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