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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37488/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e condannato il ricorrente per il reato di falso per occultamento del testamento olografo della coniuge. Il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione delle norme sul potere d'impugnazione e abnormità della sentenza per assenza di impugnazione del pubblico ministero (artt. 597, 581, 648 c.p.p.); 2) inammissibilità dell'appello della parte civile per difetto di interesse (art. 576 c.p.p., art. 652 c.p.p.); 3) difetto di specificità dei motivi d'appello e vizi di motivazione; 4) violazione dell'art. 603-bis c.p.p. e mancata rinnovazione istruttoria relativamente alle dichiarazioni a sostegno della colpevolezza; 5) errata interpretazione dell'elemento soggettivo del reato (art. 490 c.p.) e della necessità del dolo specifico; 6) errata applicazione degli artt. 47 e 49 c.p. e di norme civilistiche (artt. 626 e 832 c.c.) concernenti la presunta nullità di parte del testamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali, perché l'appello proposto dalla parte civile non poteva trasferire al giudice d'appello la cognizione di un capo penale non impugnato dal pubblico ministero; ha invece rigettato il ricorso quanto agli effetti civili (cioè ha confermato gli esiti civili che residuavano) e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità. In sintesi: annullamento penale senza rinvio; rigetto sul profilo civile e condanna alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti dell'impugnazione: la Corte valuta che l'appello della parte civile non avrebbe potuto devolvere al giudice d'appello la cognizione di un capo penale non impugnato dal PM, con conseguente annullamento penale della sentenza impugnata.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme ad altri artt. sul tema dell'impugnazione; la Corte rileva l'irregolarità dell'azione di appello penale della parte civile nella parte che incide sul capo penale non impugnato dal PM.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Citato nel primo motivo di ricorso; usato per contestare profili procedurali relativi all'impugnazione (la pronuncia della Corte di legittimità si concentra comunque sulla impossibilità di rinnovare gli effetti penali in assenza di impugnazione del PM).

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'interesse ad impugnare della parte civile: la Cassazione conferma l'orientamento che riconosce alla parte civile il diritto generale di impugnare l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato"; quindi l'art. 576 non impedisce in via generale la proponibilità dell'appello dalla parte civile.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare i limiti dell'efficacia del giudicato penale in sede civile: la Corte sottolinea che le limitazioni previste da tale norma non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione della parte civile.

  • art. 603-bis cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ritiene però che il diverso apprezzamento della prova operato in appello non sia fondato su una decisiva rinnovazione istruttoria omessa, bensì su una diversa valutazione dei fatti e degli elementi esistenti.

  • art. 490 cod. pen.

    Rilevante per l'elemento soggettivo del reato (dolo specifico): la Corte ricorda che il dolo specifico richiede un fine particolare, ma che la realizzazione effettiva dell'evento conseguente non è necessaria per la integrazione della fattispecie; la motivazione dell'appello ha ritenuto provato il fine di impedire la vendita della nuda proprietà.

  • artt. 47 e 49 cod. pen.

    Asserti dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo e alla eventuale imputabilità: la Corte non ha ritenuto fondate le censure difensive su questo punto, confermando la valutazione di merito circa la volontà e la responsabilità dell'imputato.

  • artt. 626 e 832 cod. civ.

    Richiamati dal ricorrente per eccepire profili di diritto civile (nullità di parte del testamento e norme sulla proprietà/usufrutto); la Cassazione ritiene irrilevanti le doglianze civilistiche rispetto alla ricostruzione probatoria del giudice di merito, che è ritenuta logicamente coerente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata quale limite alla articolazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ammesso il ricorso nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • La parte civile ha in generale diritto di proporre appello contro l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato": l'art. 652 c.p.p. limita gli effetti del giudicato ma non esclude in via generale l'interesse ad impugnare della parte civile.
  • Un appello della parte civile non può modificare gli "effetti penali" in assenza di impugnazione del pubblico ministero su quel capo: la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio le statuizioni penali che risultino aventi origine da una impugnazione non legittimata a trattare il capo penale.
  • Il dolo specifico (elemento soggettivo richiesto da alcune fattispecie) richiede la prova di un fine particolare, ma non la verifica dell'evento conseguente: l'intenzione perseguita dall'agente può essere sufficiente, se comprovata dai fatti, anche se l'evento non si è concretizzato.
  • Le critiche alla motivazione di merito devono mostrare un concreto vizio logico-argomentativo o contraddittorietà: mere alternative o valutazioni diverse dei fatti non giustificano la cassazione quando la decisione di merito è logicamente coerente e ancorata a elementi probatori.
  • Le questioni civilistiche collegate alla validità del testamento o alla distribuzione di diritti reali possono essere rilevanti nel processo penale solo nella misura in cui incidono sul quadro probatorio; ma la loro risoluzione spetta primariamente al giudice di merito e non giustifica la cassazione se la ricostruzione è fondata e non contraddittoria.
  • In situazioni simili, è essenziale distinguere tra profili procedurali (legittimità dell'impugnazione, competenze del PM) e profili di merito (valutazione del dolo e della prova): un difensore dovrebbe sollevare tempestivamente questioni di legittimità dell'impugnazione e contestare con precisione i nessi logici tra prova e conclusione.

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