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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37442/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato il proscioglimento disposto dal Tribunale per applicazione dell'art.131bis c.p. e aveva condannato l'imputato a 9 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di furto commesso mediante danneggiamento del contatore e appropriazione di acqua pubblica; il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e mancanza di prova del rapporto dell'imputato con il bene sottratto e con il fondo (contestazione della qualificazione di subaffittuario/gestore e dell'autenticità della scrittura privata); 2) violazione di legge per avere la Corte ritenuto contestata in fatto l'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p. (destinazione del bene a pubblico servizio) con conseguente effetto sulla procedibilità in relazione alle modifiche legislative d.lgs. n.150/2022; 3) censura della dosimetria della pena considerata eccessiva rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le censure fossero mera riconsiderazione del merito e ha confermato la valutazione dei fatti fatta dalla Corte d'appello, che aveva dato rilievo al contratto di sublocazione datato 10/06/2015 e alla presenza dell'imputato al momento del sequestro. Sul secondo motivo la Corte ha svolto un lungo esame giurisprudenziale sul carattere non "autoevidente" dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p., affermando che la destinazione a pubblico servizio richiede un accertamento di natura giuridica e può quindi non essere desumibile automaticamente dal mero riferimento all'oggetto sottratto; tuttavia, nel caso concreto la descrizione dell'imputazione conteneva elementi fattuali sufficienti (menzione della natura pubblica dell'acqua, indicazione del soggetto passivo Comune di Buccino e riferimenti all'allaccio/rete di distribuzione) per ritenere l'aggravante contestata in fatto, sicché il reato restava procedibile d'ufficio nonostante le modifiche normative. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la dosimetria della pena non viziata: la pena inflitta era prossima al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche in massima estensione, e la motivazione dell'appello sulla quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Conclusione: ricorso rigettato, confermata la condanna di mesi 9 e 200 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il Tribunale aveva prosciolto l'imputato applicando questa causa, ma la Corte d'appello ha escluso l'operatività per effetto del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.625 n.7

  • art. 624 c.p.

    Definizione di furto; la fattispecie originaria contestata era il furto mediante danneggiamento del contatore e appropriazione di acqua

  • art. 625 c.p., nn.2 e 7

    Comma n.2 (uso della violenza sulle cose) e n.7 (se il bene sottratto è destinato a pubblico servizio) sono state entrambe ritenute applicabili; in particolare la n.7 ha carattere valutativo e richiede accertamenti sulla destinazione del bene a servizio pubblico

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150

    art. 1 comma 1 lett. i) e art. 85 (disposizione transitoria)

    Ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie rendendole procedibili a querela della persona offesa; la disposizione transitoria ha previsto termini per la presentazione della querela per fatti commessi anteriormente. Nel caso, la Corte ha verificato che, pur essendo intervenuta la modifica, l'aggravante contestata in fatto manteneva la procedibilità d'ufficio

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti del controllo in cassazione sulla motivazione: la Corte può esaminare la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ma non riesaminare i fatti di merito

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova indiziaria; la Corte d'appello ha ritenuto rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella motivazione della dosimetria

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art.625 n.7 c.p. (bene destinato a pubblico servizio) non è sempre "autoevidente": richiede verifica giuridica sulla natura e sulla destinazione del bene; pertanto l'accusa deve indicare fatti idonei a far comprendere l'elemento aggravante per non ledere il diritto di difesa
  • Una contestazione "in fatto" dell'aggravante è valida quando il capo di imputazione contiene elementi descrittivi che consentono di percepire chiaramente che il bene sottratto era parte di un servizio destinato a un numero indeterminato di utenti (ad es. riferimento all'allaccio alla rete di distribuzione, all'ente gestore pubblico, alla natura pubblica del bene)
  • Se l'aggravante contestata legittimamente rende il reato procedibile d'ufficio, le modifiche legislative che hanno trasformato la fattispecie in procedibile a querela non impediscono lo svolgimento dell'azione penale quando la contestazione originaria comprenda l'elemento aggravante
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove; i motivi che ripropongono una rivalutazione dei fatti sono di norma inammissibili o infondati se la motivazione di merito è logicamente congrua
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica solo l'assenza di vizi logici nella motivazione o l'irragionevolezza manifesta, mentre motivazioni generiche basate sui criteri dell'art.133 c.p. sono spesso sufficienti

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