Cassazione Penale, Sentenza n. 37439/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela dopo la riforma del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (che ha reso la fattispecie originariamente imputata perseguibile a querela). La Procura ha contestato che, nonostante la riforma, l'imputazione originaria descriveva lo sottrarre energia elettrica mediante una "derivazione abusiva allacciata direttamente alla rete montante" (sottrazione alla rete ENEL), cioè elementi che, a suo avviso, integravano nella descrizione del fatto la circostanza aggravante di cui all'art.625, n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio), sicché il reato doveva ritenersi perseguibile d'ufficio anche per fatti anteriori alla riforma.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Procura ritenendo che, sebbene l'aggravante dell'art.625 n.7 c.p. abbia natura valutativa e non sia "autoevidente" in ogni caso, può essere adeguatamente contestata in fatto quando il capo di imputazione contenga elementi fattuali che rendano manifesto il carattere pubblico/servizio (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione). Nel caso di specie il riferimento all'allaccio diretto alla rete montante ha consentito di ritenere contestata in fatto l'aggravante e, conseguentemente, la persistente perseguibilità d'ufficio del reato; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
Norme richiamate
Modificato dal d.lgs. 150/2022 (art.2, comma 1, lett. i): la disposizione è stata resa procedibile a querela; la modifica si applica anche ai fatti anteriori secondo il regime transitorio dell'art.85 del decreto.
Riferimento all'aggravante consistente nell'avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose (elemento richiamato nell'imputazione originaria).
Aggravante per beni destinati a pubblico servizio: la Corte ha ritenuto che tale circostanza abbia natura valutativa e non sia automaticamente autoevidente; può però essere considerata contestata in fatto quando l'imputazione contenga elementi fattuali che manifestino la destinazione a servizio pubblico (es.: allaccio diretto alla rete di distribuzione). Se correttamente contestata, determina perseguibilità d'ufficio.
Richiamata in motivazione per chiarire che la qualificazione come 'servizio pubblico' può dipendere anche dal regime di gestione (soggetto pubblico o privato in concessione), e quindi richiede valutazione giuridica.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.2, comma 1, lett.i
Ha modificato l'art.624 c.p. rendendo la fattispecie (in certi casi) procedibile a querela; la modifica è operativa dal 30/12/2022.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.85
«Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»
Stabilisce il termine transitorio per proporre querela per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto; rilevante per valutare la sussistenza della condizione di procedibilità.
art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Imposta il dovere dell'accusa di enunciare il fatto ascritto in forma chiara e precisa; la Corte richiama tale principio per valutare se l'imputazione renda intellegibile l'elemento aggravante.
art. 336 e 337 cod. proc. pen.
Norme richiamate per definire i requisiti formali dell'atto di querela: nel caso di specie non è stata prodotta querela nei termini previsti dal regime transitorio.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso invocato dalla Procura (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alle norme aggravanti e sulla procedibilità).
Giurisprudenza: Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Principio di ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti solo se l'imputazione riporta adeguatamente gli elementi di fatto che le integrano, valutando la "immediatezza percepibilità" dell'elemento aggravante secondo la sfera di conoscenze dell'uomo medio; principio invocato per ammettere anche forme 'equivalenti' di contestazione quando permettano al difensore di comprendere l'accusa.
Massime di principio
- L'aggravante dell'art.625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) ha natura valutativa: non è sempre autoevidente e richiede verifica giuridica sulla natura e destinazione del bene.
- La circostanza aggravante può essere validamente contestata "in fatto" solo se il capo di imputazione contiene elementi fattuali chiari che consentano all'imputato di comprendere e difendersi (es. riferimento ad un allaccio diretto alla rete di distribuzione).
- Se l'aggravante è correttamente contestata in fatto, il reato resta perseguibile d'ufficio anche per fatti anteriori alla riforma che ha introdotto la procedibilità a querela.
- Se non è stata presentata querela nei termini del regime transitorio (art.85 d.lgs.150/2022) e l'aggravante non è stato adeguatamente contestata, opera la mancanza della condizione di procedibilità e si deve dichiarare la non procedibilità.
- Per evitare problemi di procedibilità il pubblico ministero dovrebbe enunciare con chiarezza e completezza, ai sensi dell'art.552 c.p.p., gli elementi fattuali che fondano l'aggravante; alternativamente indicare formule equivalenti che rendano manifesto il disvalore complessivo contestato.
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