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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37441/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omissione di rilievo circa la sopravvenuta procedibilità a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150 (art.624 c.3 cod.pen.) e correlato vizio di motivazione; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131bis cod.pen.; 3) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena; 4) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante dell'art.62 n.4 cod.pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la procedibilità fosse venuta meno, perché la modifica legislativa (d.lgs. 150/2022) si applica anche ai fatti commessi anteriormente e, comunque, l'aggravante prevista dall'art.625 n.7 (furto su cose destinate a pubblico servizio, come l'allaccio alla rete di distribuzione) mantiene la procedibilità d'ufficio. Sul secondo motivo ha escluso l'applicabilità dell'art.131bis, poiché il furto pluriaggravato contestato prevede pena detentiva minima di tre anni (art.625 ult. comma), quindi non rientra nel limite previsto dalla norma. I terzi e quarto motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità, in quanto presentati in appello senza concreta indicazione di fatti e senza specificità rispetto ai precedenti e al vantaggio concreto tratto dall'imputata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (art.2, comma 1, lett.i) e art.85)

    Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato

    La modifica che introduce la procedibilità a querela si applica anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore; l'art.85 stabilisce il termine per proporre querela per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore qualora la persona offesa fosse già a conoscenza del fatto

  • art.624 cod. pen. (comma 3, nella nuova formulazione)

    il regime di procedibilità a querela non si applica «se ricorra una delle circostanze di cui all'art.625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede»

    La procedibilità a querela è esclusa quando ricorre l'aggravante di cui all'art.625 n.7; pertanto il furto commesso mediante allaccio alla rete pubblica (cosa destinata a pubblico servizio) rimane perseguibile d'ufficio

  • art.625 cod. pen. (ult. comma)

    pena detentiva compresa tra tre e dieci anni di reclusione

    Il furto pluriaggravato contestato prevede una pena minima superiore alla soglia dei due anni, escludendo l'applicazione della causa di non punibilità dell'art.131bis

  • art.131bis cod. pen.

    La causa di non punibilità prevista si applica solo ai reati per i quali la pena detentiva minima sia inferiore ai due anni; non è applicabile al furto con aggravazioni che prevede pena minima di tre anni

  • art.62, n.4 cod. pen.

    L'eventuale attenuante va valutata concretamente: in mancanza di deduzioni specifiche e dati di fatto in appello, la censura generica è inammissibile

Massime di principio

  • Le modifiche di procedibilità introdotte da d.lgs. n.150/2022 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore; però bisogna verificare se ricorrono aggravanti che mantengano la procedibilità d'ufficio (es. art.625 n.7 per i furti su cose destinate a pubblico servizio).
  • L'art.131bis cod.pen. non opera se la pena detentiva minima prevista dal reato è pari o superiore a due anni; occorre sempre verificare la concreta esposizione normativa del reato contestato prima di invocare l'esimente.
  • Motivi di impugnazione generici (sospensione condizionale, attenuanti) senza puntuale indicazione di fatti, circostanze o elementi probatori saranno ritenuti inammissibili in appello e non costituiranno base utile per il ricorso per cassazione.
  • Quando il reato è contestato con riferimento a modalità che colpiscono un servizio pubblico (p.es. allaccio abusivo alla rete di distribuzione), è plausibile che resti procedibile d'ufficio anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela.
  • In caso di ricorso per cassazione, è fondamentale affrontare e motivare espressamente le questioni di legge suscitate (temporalità delle norme, applicabilità di esimenti/attenuanti) con riferimenti precisi ai fatti e alle norme per evitare l'inammissibilità.

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