Cassazione Penale, Sentenza n. 9014/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato il ricorrente alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2, L. 110/75; il ricorrente deduce la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo la minima lesività dell'atto: il coltello era un coltellino multifunzione svizzero con lama ridotta, l'imputato era totalmente incensurato e senza fissa dimora e lo strumento sarebbe stato necessario per esigenze quotidiane
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha motivato che la questione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando la sentenza di merito sia stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della norma, salvo che la parte abbia richiesto al giudice di merito di pronunciarsi sul punto. Il Collegio ha seguito l'orientamento maggioritario secondo cui la valutazione sulla tenuità richiede accertamenti di merito e compete al giudice di merito; non risultando che la difesa avesse chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis nelle conclusioni, la censura è inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata in primo grado per la detenzione del coltello; il Tribunale ha inflitto ammenda sulla base di tale disposizione
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte chiarisce che, pur essendo norma sostanziale, la sua applicazione richiede accertamenti di merito e, se la sentenza di merito è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della norma, la parte doveva chiedere l'applicazione in quella sede; la mancata richiesta impedisce di sollevare la questione per la prima volta in Cassazione
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Richiamato in relazione al principio della disciplina più favorevole all'imputato; la Corte osserva che il problema applicativo si risolve diversamente a seconda del momento di entrata in vigore della norma rispetto alla sentenza di merito
Menziionato in relazione ai criteri generali sulle cause di proscioglimento e alla rilevabilità d'ufficio; la Corte distingue l'art. 131-bis dalle altre ipotesi di cui all'art. 129 per la necessità di accertamenti di merito
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dalle Sezioni Unite come norma che consente alla Corte di cassazione di decidere questioni non deducibili in grado di appello; la Corte interpreta che tale potere è circoscritto al caso in cui la norma sia entrata in vigore dopo la sentenza di merito
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel dibattito giurisprudenziale come limite alla possibilità di sollevare nuovi motivi in Cassazione quando la norma era già vigente al momento della sentenza di merito
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Citato per analogia con le regole sulla deducibilità di questioni in sede di impugnazione, in relazione alla necessità che la questione sia sollevata in merito
Massime di principio
- Se l'art. 131-bis c.p. era già in vigore quando è stata pronunciata la sentenza di merito, la difesa deve chiedere al giudice di merito l'applicazione della causa di non punibilità; non è possibile sollevare la questione per la prima volta in Cassazione salvo casi eccezionali
- La verifica della particolare tenuità del fatto richiede accertamenti di merito (sul quantum della responsabilità e sulla lesività) che spettano al giudice di merito e non possono essere compiuti ex novo dalla Corte di cassazione
- Quando la sentenza di merito è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis, le Sezioni Unite hanno riconosciuto possibilità di applicazione in Cassazione per procedimenti pendenti (situazione particolare e circostanziata)
- Per massimizzare le chance di ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis, la difesa dovrebbe esplicitamente formulare la richiesta in primo grado e/o in grado di appello, allegando e richiamando fatti e circostanze che dimostrino la minima offensività e l'assenza di pericolosità sociale
- In fase di controllo di legittimità la mancata domanda in sede di merito rende normalmente inammissibile la censura relativa alla mancata applicazione della non punibilità per tenuità
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