Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna (Tribunale di Milano, confermata in appello) per reato continuato ex artt. 633, 639-bis e 635 c.p., denunciando: 1) violazione dell'art. 522 c.p.p. per presunta mancata contestazione formale del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), con conseguente nullità della sentenza; 2) omessa valutazione da parte della Corte territoriale di una memoria difensiva depositata (12/01/2023) e di documenti atti a dimostrare atti risarcitori successivi al 2021 e circostanze rilevanti ai fini della determinazione della pena (es. piano di rientro del debito di occupazione risalente al 2014 e scadenza 2025). La difesa chiede annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: ritiene infondato che la mancata indicazione dell'articolo (rubrica) determini nullità quando la contestazione, in fatto, sia precisa e dettagliata; quindi non vè compressione del diritto di difesa. Sul secondo motivo: il ricorso manca del requisito di autosufficienza poiché la ricorrente non ha allegato la memoria che asserisce essere stata ignorata; la censura è inoltre aspecifica e non confuta i criteri applicati dai giudici di merito nella determinazione della pena (artt. 133 e 133-bis c.p.). Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: rileva la specificazione del fatto più che l'indicazione formale degli articoli di legge; la mancata indicazione della norma non comporta nullità se il fatto contestato è descritto in modo puntuale e non vi è compressione del diritto di difesa.
Norma sul danneggiamento: nel caso di specie la condotta di effrazione della porta dell'alloggio abusivamente occupato è stata descritta dai giudici come fatto verificato, e la mancata rubricazione con l'articolo non ha impedito l'addebito in relazione alla fattispecie materiale.
Norma richiamata nella contestazione (reato relativo all'occupazione/violazione): utilizzata insieme ad altre norme per la configurazione del reato continuato; la Corte non ha ritenuto necessario riesaminare le valutazioni di merito.
Norma richiamata per la fattispecie di occupazione abusiva o connessa; rilevante nella qualificazione del reato continuato commesso dalla ricorrente.
Criteri di determinazione della pena: il giudice di merito deve richiamare i criteri previsti; per la Corte di legittimità la motivazione data dai giudici di merito (anche se sintetica) è sufficiente salvo che la pena sia manifestamente sproporzionata.
Criteri relativi alle attenuanti e alla determinazione quantitativa della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente considerato le attenuanti generiche e motivato la quantità della pena.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna alla cassa delle ammende per comportamento colposo nella proposizione del ricorso; applicata per liquidare euro 3.000.
Massime di principio
- Per il principio di correlazione tra accusa e sentenza conta la descrizione fattuale precisa: l'omissione dell'indicazione dell'articolo di legge nella rubrica non determina automaticamente nullità se il fatto contestato è chiaro e la difesa non ha subito compressione delle proprie facoltà.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le prove dei giudici di merito se le loro argomentazioni non appaiono contraddittorie o illogiche: i vizi devono essere chiaramente evidenziati per ottenere accoglimento.
- In cassazione le censure devono essere autosufficienti: se si contesta l'omessa valutazione di un atto presente nel fascicolo (es. memoria o documenti), il ricorrente deve allegare o trascrivere l'atto per consentire l'esame; l'omissione comporta inammissibilità.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e una motivazione sintetica che richiami i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p. è generalmente sufficiente; la cassazione interviene solo se la pena appare manifestamente irragionevole o priva di motivazione.
- Le impugnazioni generiche o aspecifiche, che non confutano puntualmente le argomentazioni dei giudici di merito, sono destinate all'inammissibilità; occorre articolare motivi concreti e supportati da documenti.
- La proposizione temeraria o colposa di ricorso può comportare sanzioni economiche (cassa delle ammende) oltre al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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