Cassazione Penale, Sentenza n. 8935/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di norme di procedimento per omessa o inesatta notifica del decreto di citazione a giudizio in appello: l'atto fu notificato all'Avv. Nicola Campana anziché all'Avv. Massimo Campana; il difensore aveva eccepito la nullità e prodotto memoria, che però è stata ignorata nella decisione impugnata. Si contesta che l'appartenenza ad uno stesso studio non possa sanare la notifica difettosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la nullità della notifica del decreto di citazione per l'appello ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., riconoscendo che la notifica all'Avv. Nicola Campana al posto dell'Avv. Massimo Campana non è sanata dalla mera relazione professionale. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per il prosieguo, rigettando implicitamente la richiesta di inammissibilità avanzata dal Sostituto Procuratore.
Norme richiamate
art. 179 comma 1 c.p.p.
non riportata integralmente nel testo
La Corte interpreta l'art. 179(1) c.p.p. come causa di nullità della notifica del provvedimento di citazione a giudizio quando non è correttamente effettuata alla persona o al difensore legittimato; tale nullità è rilevabile se tempestivamente eccepita e può determinare l'annullamento della decisione impugnata
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
non riportata integralmente nel testo
Norma richiamata in relazione al procedimento con contraddittorio scritto: la vertenza è stata trattata con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., citate nel deliberato)
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro); Sez. U. n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Richiami giurisprudenziali per il principio che la Corte di Cassazione, nei profili di ordine processuale, è giudice del 'fatto processuale' e può esaminare direttamente gli atti per valutare la sussistenza di vizi di notificazione e nullità
Massime di principio
- La corretta notifica degli atti processuali al difensore designato è essenziale: la notifica ad un altro avvocato, anche se appartenente allo stesso studio, non estingue automaticamente il vizio e può causare la nullità dell'atto impugnato.
- La nullità di una notifica ex art. 179 c.p.p. deve essere eccepita in tempo utile; se tempestivamente sollevata e non considerata dal giudice, può determinare l'annullamento della sentenza in sede di Cassazione.
- La Corte di Cassazione può esaminare direttamente, nei suoi limiti, questioni strettamente processuali e verificare la correttezza formale degli atti (giudice del "fatto processuale").
- La presentazione di memorie difensive che evidenziano vizi di notifica è rilevante: l'ignoranza di tali memorie nell'atto impugnato può favorire l'accoglimento del ricorso per vizio procedurale.
- Nei casi di nullità relativa alla notifica, la Corte di Cassazione può annullare la decisione e disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo, anche con formula di annullamento senza rinvio specifico.
- Per difensori e parti: verificare sempre formalmente i dati del difensore destinatario delle notifiche (nome preciso, procura, procura speciale se richiesta) e, in caso di scostamento, eccepire tempestivamente la nullità per preservare i rimedi appellate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2024 del 01/03/2024
- Sentenza penale · 1 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8940/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →