Cassazione Penale, Sentenza n. 8938/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per reato di usura (art. 644 c.p.) formulando quattro gruppi di censure: 1) mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e mancata nomina di perito per determinare con esattezza le somme ricevute e restituite, le date dei pagamenti e il calcolo degli interessi; travisamento della prova e carenza di motivazione in ordine al tasso usurario; 2) carenza di prova della seconda fattispecie contestata (proposta di piano di rientro collegata a un ulteriore prestito di 20.000 euro), deducendo che il foglio manoscritto fosse privo di valore probatorio e che la persona offesa avesse negato di aver aderito alla proposta; 3) errore nell'apprezzamento dell'aggravante dello stato di bisogno (art. 644, comma 5, n. 3 c.p.), sostenendo che la persona offesa poteva reperire altre fonti di credito; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio, con richiesta di riconsiderazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifici e inammissibili i vari motivi per mancata e adeguata contestazione della motivazione dei giudici di merito e per richiesta di sindacato di merito su valutazioni di fatto. In particolare: la Corte ha giudicato non necessaria la perizia richiesta perché il quadro probatorio (dichiarazioni della persona offesa e accertamenti della polizia giudiziaria) era ritenuto chiaro e sufficiente per la verifica del TEGM; ha ritenuto adeguata e coerente la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; ha confermato la sussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno sulla base degli elementi istruttori; ha ritenuto generiche le doglianze sulle attenuanti e congrua la determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
Norma che punisce l'usura; nella sentenza è stata applicata per la fattispecie di prestiti con interessi usurari. La Corte di merito ha ritenuto provata l'usurarietà sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli accertamenti di polizia giudiziaria.
art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen.
Aggravante relativa alla condizione di bisogno della persona offesa: i giudici hanno ritenuto che lo stato di bisogno fosse dimostrato anche in base alla misura degli interessi e alle conseguenze subite (firma di cambiali della figlia, prelievo degli introiti del figlio), giustificando l'aggravante.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valutato l'assenza di elementi favorevoli sufficienti alla concessione delle attenuanti generiche, motivazione confermata dalla Cassazione.
Disposizione processuale in tema di rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha richiamato il carattere eccezionale della rinnovazione e la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado per motivare il diniego della perizia richieste.
Norma sulla valutazione della prova testimoniale: i giudici di merito hanno apprezzato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della polizia giudiziaria, cui la Cassazione ha riconosciuto adeguata motivazione.
Regola la motivazione della sentenza: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda nel caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale norma comminando l'ammenda di euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di nomina di perito in appello è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutarla se ritiene che il materiale probatorio già raccolto sia sufficiente per decidere; tale decisione è scarsamente sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- La Cassazione non entra nel merito delle valutazioni di fatto e di credibilità dei testimoni effettuate dai giudici di merito se queste sono motivate in modo coerente e non contraddittorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate attendibili e coerenti con altri riscontri (es. accertamenti di polizia giudiziaria), possono essere sufficienti a provare l'usurarietà anche in assenza di una perizia tecnica.
- Un documento manoscritto privo di data e firma può comunque assumere valore probatorio se inserito in un quadro fattuale complessivo che ne conferma l'attendibilità; la valutazione della sua efficacia probatoria rientra nel sindacato di merito.
- Lo stato di bisogno può essere provato anche in via indiziaria, ad esempio dalla sproporzione degli interessi e dalle conseguenze imposte al debitore (impegno della famiglia, firma di cambiali), e può configurare l'aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 3 c.p.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario prospettare e documentare elementi concreti e specifici che giustifichino la mitigazione; rimproveri generici sono insufficienti in Cassazione.
- In cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito; la semplice reiterazione delle stesse deduzioni di merito senza confutazione analitica porta spesso all'inammissibilità o al rigetto.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e, se ravvisata colpa nella scelta di proporre il ricorso, ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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