Cassazione Penale, Sentenza n. 8937/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna con unico motivo la violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per presunto travisamento della prova in relazione al capo di imputazione per rapina: sostiene che le immagini del sistema di videosorveglianza e le dichiarazioni della persona offesa non dimostrano la sottrazione del portafoglio, che le immagini non consentono di affermare l'azione dedotta e che la testimonianza della persona offesa è poco credibile e inaffidabile rispetto all'ammontare asseritamente sottratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: sussistenza di una doppia conforme (GUP e Corte d'Appello hanno valutato in modo uniforme lo stesso compendio probatorio) e, in tale ipotesi, la critica al giudizio di merito che si traduce in una diversa 'lettura' delle stesse prove non è sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in Cassazione solo se l'appello ha fondato la propria decisione su elementi probatori non valutati dal primo giudice; qui invece l'appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso materiale probatorio. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma disciplina i motivi di ricorso per Cassazione; il ricorrente ha invocato le lettere b) (violazione di legge) ed e) (travisamento della prova). La Corte precisa che, in presenza di doppia conforme, il travisamento è sindacabile in Cassazione solo se l'appello si è basato su elementi probatori nuovi rispetto al primo grado.
Richiamato per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la procedura prevista dal decreto.
Consente la condanna per responsabilità nella lite e la determinazione di una somma a titolo di ammenda per il ricorrente; applicata per imporre l'ammenda di euro 3.000 in considerazione della colpa nella proposizione del ricorso.
L. n. 46/2006 (riferimento alla novella)
Richiamata nella motivazione per spiegare che la modifica normativa ha reso sindacabile in Cassazione il vizio di travisamento della prova, ma entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza (soprattutto in ipotesi di doppia conforme).
Massime di principio
- Se vi sono due sentenze conformi di merito (doppia conforme), la Corte di Cassazione verifica principalmente la correttezza della motivazione e la regolarità della valutazione logica delle prove, ma non è sede per riformulare la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione quando l'appello ha introdotto nella motivazione elementi probatori non esaminati dal primo giudice; se l'appello semplicemente dà diversa lettura dello stesso materiale, il ricorso è inammissibile.
- Per impugnare efficacemente una decisione in presenza di doppia conforme è necessario dimostrare omissioni, contraddizioni o l'uso di c.d. 'prove atipiche' nella motivazione d'appello (cioè elementi non presenti nel processo di primo grado) o errori di diritto nella valutazione, non una mera rivalutazione dei fatti.
- Le censure basate sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa o sull'interpretazione delle immagini devono essere articulate indicando specifici profili di illogicità, omissione o contraddittorietà nella motivazione dei giudici di merito; altrimenti rischiano l'inammissibilità e sanzioni per lite temeraria.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna per spese e ammenda (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente infondato o dolosamente inammissibile; è quindi importante concentrare i motivi su profili di legittimità non meramente valutativi.
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