Cassazione Penale, Sentenza n. 8936/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione di un telefonino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)) per non aver la Corte di merito applicato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131‑bis c.p., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020 che avrebbe ampliato il perimetro applicativo dell'istituto anche alla fattispecie della ricettazione lieve.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito: la questione relativa all'applicazione dell'art. 131‑bis c.p., pur emergente in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 21/7/2020, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito mediante deposito di memoria o integrazione delle conclusioni al momento della discussione. Non avendo il ricorrente sollevato la questione in sede di appello, essa appartiene al merito e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità. Sentenza del 21 novembre 2023.
Norme richiamate
Codice penale, art. 131‑bis
Disposizione che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte costituzionale n.156/2020 ha ampliato il perimetro applicativo consentendo in linea di principio l'applicazione anche a talune forme di ricettazione lieve, ma la sua applicazione richiede valutazioni fattuali di merito
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)
Limita i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso deve fondarsi su questioni di diritto e motivi ammissibili; non è consentito introdurre in Cassazione questioni nuove di fatto o di diritto non tempestivamente dedotte nel merito
Codice di procedura penale, art. 616
Autorizza la condanna per le spese del procedimento e prevede l'applicazione di ammende in caso di inammissibilità fondata su colpa o comportamento rilevante ai fini economici; la Corte ha applicato tale norma per imporre il pagamento di €3.000
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Norma procedurale richiamata per il ricorso trattato con contraddittorio scritto in Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale n.156/2020
Pronuncia che ha 'ampliato' l'ambito di applicazione dell'art. 131‑bis c.p., ritenendo possibile in determinati casi l'esclusione della punibilità per particolare tenuità anche per reati prima non ritenuti compatibili; tuttavia la modificata interpretazione richiede valutazione nei gradi di merito
Giurisprudenza Cass. Sez. 2, sent. 35033 del 12/11/2022 (Stolarz)
Principio secondo cui questioni successive alla presentazione dell'impugnazione devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito (deposito di memorie o integrazione delle conclusioni); in mancanza la questione è inammissibile in Cassazione
Massime di principio
- Se una pronuncia costituzionale o un mutamento interpretativo sopravviene dopo la sentenza impugnata, il rimedio corretto è far valere la novità in sede di merito (deposito di memoria o integrazione delle conclusioni), non direttamente per la prima volta in Cassazione.
- L'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità) alle fattispecie come la 'ricettazione lieve' richiede valutazioni di fatto e quindi compete ai giudici di merito; Cassazione non può sostituirsi a tale accertamento quando la questione non sia stata affrontata nel merito.
- I motivi di cassazione sono limitati: non sono ammessi motivi che introducono questioni nuove di fatto o di diritto non tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- Per evitare l'inammissibilità è necessario usare gli strumenti processuali disponibili (memorie integrative, integrazione delle conclusioni in udienza, istanze di riesame) ogniqualvolta sopraggiungano novità di diritto rilevanti per la decisione.
- La mancata o tardiva deduzione di una questione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni economiche (spese e ammenda) se sussistono profili di colpa nella condotta del ricorrente.
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