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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8934/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge processuale (art. 606 lett. c c.p.p.) per mancata rinnovazione dell'attività istruttoria dopo il mutamento del giudicante e presunta violazione dei principi di immediatezza/oralità (art.525 c.p.p. e art.111 Cost.), con richiesta di sollevare questione di costituzionalità dell'art.525 comma 2 c.p.p.; (2) nullità per campionatura e distruzione delle merci sequestrate eseguite dopo la chiusura delle indagini (richiamate norme: artt.191, 260 comma 3-bis e 415 bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'interpretazione giurisprudenziale che ammette la non automatica rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del giudice: la difesa non ha mai motivato la necessità della rinnovazione e le circostanze probatorie erano semplici, perciò l'opposizione alla lettura dei verbali risultava insufficiente. Sulla questione di costituzionalità ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che richiede una richiesta di parte o un consenso espresso/implicito per valutare la necessità della rinnovazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la campionatura e la distruzione ai sensi dell'art.260 c.p.p. (ipotesi di onerosa custodia), dichiarando inoltre che il rimedio contro tali provvedimenti è l'incidente di esecuzione; non sussistono nullità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. c

    Fondamento formale del ricorso per cassazione per motivi di violazione della legge processuale; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 525 c.p.p. comma 2

    La norma non impone la rinnovazione automatica dell'istruttoria al mutare del giudice; va valutata la effettiva necessità della rinnovazione e devono essere indicate ragioni concrete che la giustifichino.

  • art. 111 Cost.

    Principio di immediatezza/oralità richiamato dalla difesa, ma bilanciabile con altri diritti costituzionali (es. ragionevole durata del processo); non è assoluto.

  • art. 260 comma 3-bis c.p.p.

    Consente l'alienazione o la distruzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio in casi limitati e alternativi (custodia onerosa, custodia pericolosa, evidente violazione dei divieti); applicata nel caso per l'onerosità della custodia delle borse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda per ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019 (Bajrami)

    Sez. U. n. 41736 del 30/05/2019

    Giurisprudenza di riferimento che richiede la motivazione della necessità della rinnovazione istruttoria; la Corte ha seguito e precisato questo orientamento.

  • Sentenza Corte Cost. n. 205 del 2010

    Ha affermato che il riesame del dichiarante su richiesta di parte è uno degli aspetti del diritto alla prova, implicando la possibilità di una richiesta di parte o meccanismi di consenso per la rinnovazione.

  • artt. 191 e 415 bis c.p.p.

    Richiamate dalla difesa riferendosi alla legittimità degli atti e della documentazione; la Corte ha ritenuto il rilievo inconducente e non ha ravvisato nullità.

Massime di principio

  • La regola dell'immediatezza/oralità non è assoluta: la rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del giudice richiede che la parte indichi specifiche ragioni che la rendano necessaria, altrimenti può essere legittimamente disattesa.
  • Il giudice deve bilanciare il principio di immediatezza con altri valori costituzionali, come la ragionevole durata del processo; il mero rifiuto della lettura dei verbali senza motivazione non impone la rinnovazione.
  • La distruzione o l'alienazione di cose sequestrate è consentita dall'art.260 c.p.p. in ipotesi tassative (custodia onerosa, pericolosa, o chiara violazione dei divieti); tali provvedimenti si impugnano con l'incidente di esecuzione, non con argomenti di nullità generica.
  • Chi impugna deve agire tempestivamente: l'inerzia della difesa rispetto ai rimedi previsti può precludere contestazioni successive all'utilizzabilità degli atti eseguiti.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato e condannare il ricorrente a spese e ammende per abuso di impugnazione.

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