Cassazione Penale, Sentenza n. 25947/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina (23/12/2024) che aveva rigettato il riesame e confermato la misura cautelare della custodia in carcere (ordinanza GIP 18/11/2024) per il reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. (famiglia mafiosa dei barcellonesi). Il difensore (Tindaro Celi) deduceva: 1) vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 273 e 292 c.p.p., con copia pedissequa della motivazione del PM e confusione tra la posizione del ricorrente e quella del coindagato; 2) mancata valutazione critica degli elementi probatori e assenza di partecipazione significativa del ricorrente (ruolo marginale, le attività illecite dominate dal padre Mariano Foti; rapporti sporadici giustificati dal vincolo familiare); 3) carenza dei requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari (compendio indiziario noto dal 2020 e stato detentivo del padre in 41-bis), e 4) istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per presunto malfunzionamento della PEC che avrebbe causato il tardivo deposito del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La notificazione dell'ordinanza del riesame è avvenuta il 15/01/2025; il ricorso non è risultato depositato entro il termine di dieci giorni ex art. 311, comma 1, c.p.p. L'istanza di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata: il difensore ha prodotto una sola e-mail di reclamo al provider del 9/01/2025 relativa a disservizi iniziati il 7/01/2025, ma non ha documentato il malfunzionamento nella data di invio del ricorso né fornito elementi oggettivi idonei a configurare caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone oneri di diligenza al difensore nella gestione degli strumenti informatici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende (in via equitativa).
Norme richiamate
La misura cautelare è stata adottata in relazione al grave indizio di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (famiglia dei barcellonesi). La norma è invocata come fattispecie contestata e giustificazione degli elementi indiziari richiamati nei provvedimenti di custodia
Richiamato dal difensore in relazione alla presunta carenza e vizio della motivazione degli atti cautelari; la Corte valuta le contestazioni sulla motivazione ma decide sull'inammissibilità per ragioni processuali (termine)
Invocato dal difensore per contestare la valutazione probatoria del riesame; la Corte non entra nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per tardività
Richiamato in relazione ai requisiti delle esigenze cautelari (concretezza e attualità); la Corte osserva tali principi ma rigetta il ricorso per motivi processuali
Evoctato in ordine ai requisiti formali e di motivazione dell'ordinanza impugnata; la censura sulla motivazione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso
art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza del riesame per proporre ricorso; il mancato rispetto di tale termine ha determinato l'inammissibilità del ricorso
«[I]l pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore»
La Corte richiede prova oggettiva del caso fortuito/forza maggiore che abbia impedito il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione; la mera segnalazione di disservizi non è stata considerata sufficiente senza documentazione che attesti l'impedimento nella specifica data di inoltro
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso
regime detentivo 41-bis ordinamento penitenziario
Richiamato dalla difesa per sostenere la ridotta pericolosità attuale del ricorrente per effetto del vincolo e delle imposizioni al padre in 41-bis; la Corte tiene la questione interpretativa in considerazione ma non la decide nel merito a causa dell'inammissibilità processuale
Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Citate le statuizioni per motivare l'esclusione di dolo grave nella proposizione del ricorso e per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata proposizione del ricorso entro i termini perentori previsti dall'art. 311 c.p.p. comporta in genere l'inammissibilità, indipendentemente dal merito delle censure; la tempestività è condizione di ammissibilità fondamentale.
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede prova oggettiva e documentata di un impedimento esterno e non riconducibile a negligenza del difensore; segnalazioni generiche o prove di disservizi non acclarati nella specifica data non sono sufficienti.
- L'onere di diligenza grava sul difensore nella gestione degli strumenti informatici (PEC, connessioni): bisogna verificare la ricezione degli atti, adottare canali alternativi o conservare evidenze tempestive in caso di problemi tecnici.
- Le censure sulla motivazione o sulla valutazione degli indizi in ordine a misure cautelari (es. contestazione di ruolo marginale rispetto all'associazione mafiosa) possono essere rilevanti, ma se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali non vengono esaminate nel merito.
- La conoscenza pregressa di elementi indiziari (atti o indagini antecedenti) non impedisce automaticamente l'adozione successiva di misure cautelari, se permangono esigenze cautelari attuali e concrete.
- Lo stato detentivo di un familiare (es. 41-bis) non annulla di per sé la necessità della misura cautelare nei confronti di un indagato; va valutata la reale incidenza sul rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
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