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Sentenza

Sentenza n. 1316/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 di una tettoia e di una recinzione, con preannuncio di sanzione pecuniaria e acquisizione al patrimonio comunale, nonché diniego dell'istanza di accertamento di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. Ha rappresentato che, dopo l'avvio del procedimento amministrativo, aveva presentato un'istanza di accertamento di conformità edilizia e paesaggistica e aveva comunicato al Comune, il 26 gennaio 2026, di avere ripristinato lo stato dei luoghi mediante rimozione della tettoia o baracca e delle ulteriori opere contestate. Sarebbero rimaste soltanto una recinzione in filo metallico e il relativo cancello, costituiti da semplici paletti infissi nel terreno, senza opere murarie di sostegno e facilmente rimovibili, destinati alla delimitazione e protezione della proprietà. Il ricorrente ha lamentato che il Comune non avesse verificato l'effettiva permanenza della tettoia già rimossa, né avesse correttamente qualificato la recinzione residua, limitandosi a un generico richiamo all'abusività delle opere e all'applicabilità dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto alla tettoia, il Comune non aveva adeguatamente valutato la comunicazione del ripristino e la documentazione fotografica prodotta, né aveva previamente accertato la permanenza dell'opera, così ingiungendo la demolizione di un manufatto che risultava già rimosso. Quanto alla recinzione e al cancello, il giudice ha rilevato che, per le loro caratteristiche oggettive, la ridotta incidenza sul territorio, l'assenza di opere murarie e la facile rimovibilità, tali opere apparivano riconducibili, in linea di principio, all'attività edilizia libera e agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica. L'Amministrazione avrebbe quindi dovuto valutare specificamente la natura delle opere e motivare le ragioni della loro eventuale sottoposizione a titolo abilitativo e alla misura demolitoria. Il generico riferimento all'abusività non consentiva di comprendere la qualificazione giuridica degli interventi né l'iter logico seguito. Il TAR ha annullato gli atti impugnati e ha condannato il Comune al pagamento di 1.500 euro oltre IVA e CPA, se dovute.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ha ingiunto la demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/01

    La misura demolitoria presuppone l'individuazione puntuale delle opere abusive e la corretta verifica della loro effettiva permanenza e della disciplina edilizia applicabile.

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    rientrando, in linea di principio, nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    Una recinzione costituita da semplici paletti infissi nel terreno, priva di opere murarie e facilmente rimovibile, può rientrare nell'attività edilizia libera in ragione delle sue caratteristiche oggettive e della ridotta incidenza sul territorio.

  • Allegato A d.P.R. 31/2017

    tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017

    Le opere di recinzione considerate, per caratteristiche concrete, possono essere escluse dall'autorizzazione paesaggistica; l'Amministrazione deve comunque qualificare specificamente l'intervento.

Massime di principio

  • L'adozione di un'ordinanza di demolizione richiede che l'Amministrazione verifichi previamente la concreta permanenza dell'opera abusiva; non è legittimo ordinare la rimozione di un manufatto già eliminato, quando tale circostanza sia stata comunicata e documentata nel procedimento.
  • L'ordinanza di demolizione deve individuare puntualmente le opere contestate e qualificare la disciplina edilizia applicabile; il generico richiamo all'abusività non è sufficiente quando le opere abbiano natura e caratteristiche differenti.
  • Una recinzione realizzata con semplici paletti infissi nel terreno, priva di opere murarie di sostegno, facilmente rimovibile e destinata alla mera delimitazione della proprietà, può rientrare nell'attività edilizia libera in ragione della ridotta incidenza sul territorio.
  • Quando il privato rappresenti nel procedimento l'avvenuto ripristino dei luoghi e produca documentazione a sostegno, l'Amministrazione deve esaminare specificamente tale circostanza prima di adottare una misura demolitoria; la sua omissione integra difetto di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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