Cassazione Penale, Ordinanza n. 14161/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per diverse ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione fattuale, sostenendo che la sostanza sequestrata fosse destinata a uso personale e non allo spaccio; il ricorso, su questo punto, mirava a una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato i presupposti per applicarla. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una non consentita rivisitazione del merito e, comunque, reiterativo di doglianze già proposte in appello; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sulla destinazione a fini di spaccio, valorizzando il quantitativo non modesto della sostanza e l'incompatibilità del possesso con le condizioni economiche dichiarate dall'imputato. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il diniego dell'art. 131-bis c.p. era sorretto dalla reiterazione della condotta e dalla contestata recidiva. La decisione si è conclusa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, e comunque riproduttivo di doglianze già dedotte in appello; ha inoltre affermato che la motivazione della Corte territoriale sulla destinazione della sostanza allo spaccio era congrua e non illogica. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla reiterazione della condotta e sulla recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, in varie ipotesi e commi indicati in sentenza.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione del giudice di merito valorizza la reiterazione della condotta e la recidiva, elementi incompatibili con l'applicazione della causa di non punibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- Quando la sentenza di merito offra una motivazione non illogica sulla destinazione a fini di spaccio della sostanza sequestrata, il ricorso che contesti solo l'apprezzamento del fatto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la reiterazione della condotta e la recidiva possono costituire elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se valorizzati con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata, non consente l'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
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